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Mutuante

Il mutuante è colui che partecipa al contratto di mutuo erogando una determinata somma di denaro (o una quantità di beni fungibili) necessaria all'altra parte per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un bene immobile sia a titolo individuale che professionale. Il mutuatario ha l'obbligo di restituire la somma prestata nei modi e nei tempi prestabiliti, unitamente alla corresponsione degli interessi.

Gli enti autorizzati a concedere i mutui sono le banche, gli istituti di credito e le società finanziarie. Per banche si intendono sia quelle ordinarie, che svolgono le normali operazioni bancarie (conto corrente, fido, compravendita di titoli, ecc.), sia quelle specializzate esclusivamente nell'erogazione di mutui. A fronte di procedure più snelle e veloci, le banche specializzate sono caratterizzate da una certa limitatezza dei prodotti collocati. Gli istituti di credito sono enti che offrono tutti i servizi di una normale banca, ma con particolare attenzione al risparmio. Infine, le società finanziarie sono istituti specializzati nel credito (prestiti, finanziamenti finalizzati, mutui per la casa, ecc.).

Chiaramente, prima di concedere il mutuo, la banca mutuante vaglia attentamente la richiesta per assicurarsi che il richiedente sia in grado di restituire la somma ottenuta in prestito. A tal fine, controlla:

  • la storia finanziaria del cliente, per valutarne l'affidabilità creditizia;
  • la capacità economica, in modo da accertarsi che la rata del mutuo non sia superiore ad un terzo del reddito familiare mensile;
  • l'età del cliente;
  • il valore dell'immobile tramite una perizia immobiliare.

Contestualmente all'erogazione del mutuo, il mutuante richiede delle garanzie per tutelarsi in caso di mancato adempimento da parte del mutuatario. Una delle forme di garanzia più comuni è l'ipoteca, diritto reale con il quale la banca si tutela da un'eventuale insolvenza del debitore attraverso la vendita coattiva del bene ipotecato. Talvolta il creditore può richiedere un'ulteriore garanzia, questa volta di carattere personale, cioè la cosiddetta fideiussione. Con essa un altro soggetto si obbliga ad adempiere all'obbligazione assunta dal beneficiario del mutuo rispondendo con il proprio patrimonio personale in caso di insolvenza.

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