Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 introduce l’obbligo per i Geometri iscritti all’Albo della professione di stipulare un’assicurazione geometra per la Responsabilità Civile Professionale: le nuove disposizioni di legge hanno validità dal 13 agosto 2013.
La RC Professionale Geometri risponde per i danni dei quali l’assicurato sia civilmente responsabile per errori commessi nell’esercizio della propria attività. Per errore si intende qualsiasi atto colposo, infrazione di obblighi, incidente che coinvolge la custodia di documenti o valori, dichiarazione inesatta o omissione compiuta dall’assicurato nello svolgimento della professione.
Le attività coperte dall’assicurazione RC professionale geometri sono tutte quelle per le quali il professionista può emettere fattura e che vengono dichiarate nel questionario attraverso il quale la compagnia assicuratrice prende atto di tutte le informazioni considerate indispensabili ai fini della valutazione del rischio.
Ad esempio, sono comprese le funzioni previste dal D.lgs. 81/2008, l’attività di certificatore in materia energetica, ambientale e acustica, la direzione dei cantieri, la progettazione, le stime e le perizie.
Tra i principali errori commessi dai professionisti che svolgono l’attività di geometra o di geometra laureato che potrebbero passibili di risarcimento ricordiamo:
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La polizza RC Professionale Geometri opera per le richieste di risarcimento avanzate dai clienti in relazione a danni a cose o persone involontariamente cagionati a terzi a seguito di errori professionali commessi dall’assicurato quale esercente la libera professione di geometra.
Inoltre, l’assicurazione professionale copre le richieste di risarcimento per danni derivanti da errori o omissioni commessi anche dai collaboratori in particolare in merito ad attività di coordinamento e responsabilità durante la progettazione e lo svolgimento dei lavori, agli interventi edilizi di DIA e super DIA e alle attività di supporto al R.U.P.
Il premio base comprende 2 anni di retroattività, ma è anche possibile estenderla a 5 o 10 anni oppure scegliere la retroattività illimitata.
Esempi:
L’assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate dal 27 settembre 2020 fino alla scadenza dell'assicurazione anche per atti illeciti commessi nei 2 anni precedenti.
L’assicurazione copre questa richiesta di risarcimento perché in caso di rinnovo il periodo di retroattività coincide con i 6+2 anni precedenti di polizza assicurativa.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
Ai sensi della legge n° 124 del 2017, le polizze di responsabilità civile professionale devono offrire un periodo di ultrattività decennale relativo a fatti avvenuti mentre l’assicurazione era attiva. Alcune polizze già proponevano l’estensione temporale della copertura, associandola però alla cessazione dell’attività del professionista. Con la nuova norma, la copertura per le richieste di risarcimento avanzate dopo la vigenza della polizza viene garantita anche nell’eventualità in cui il professionista decida di passare a un'altra compagnia. Tuttavia, la richiesta pervenuta a polizza professionale scaduta sarà accolta solo se la condotta colposa che ha originato il danno è avvenuta durante il periodo in cui la polizza era in vigore.
Nel caso di decesso del professionista assicurato, se ci sono degli eredi la responsabilità professionale si trasmette a loro, pertanto è consigliabile che al momento della sottoscrizione della polizza RC Professionale Geometri si includa una tutela degli eredi che abbia durata decennale a decorrere dalla fine dell’attività.
La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
I massimali sono modulabili in base alle esigenze dell’assicurato, e partono da un minimo di 250.000 Euro fino ad un massimo di 2.000.000 di Euro. La franchigia è paria 1.000 euro.
Sono coperte tutte le attività professionali svolte in Città del Vaticano, San Marino e nei paesi dell’Unione Europea.
Lun-Sab 9:00-20:00
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