Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 introduce l’obbligo per i Geometri iscritti all’Albo della professione di stipulare un’assicurazione geometra per la Responsabilità Civile Professionale: le nuove disposizioni di legge hanno validità dal 13 agosto 2013.
La RC Professionale protegge il geometra assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi durante il periodo di validità della polizza, in conseguenza di atti illeciti verificatisi durante lo svolgimento delle attività per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa. Sono coperti anche i costi e le spese sostenuti per il rimborso di un provvedimento giudiziale o per l’attività di difesa dell’assicurato.
I principali errori commessi dai professionisti che svolgono l’attività di geometra o di geometra laureato che potrebbero passibili di risarcimento sono:
La polizza professionale geometri è in regime "claims made". Questo significa che sono coperte dall’assicurazione solo le richieste di risarcimento che vengono presentate nel periodo in cui la polizza è attiva, purchè esse siano causate da atti illeciti commessi durante il periodo di retroattività. La polizza non copre quindi le richieste di risarcimento presentate una volta terminato il periodo di validità dell’assicurazione anche se gli atti illeciti che l’hanno generata sono stati commessi mentre il professionista era assicurato.
Il premio base comprende 2 anni di retroattività, ma è anche possibile estenderla a 5 o 10 anni oppure scegliere la retroattività illimitata.
Esempi:
L’assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate dal 27 settembre 2013 fino alla scadenza dell'assicurazione anche per atti illeciti commessi nei 2 anni precedenti.
L’assicurazione copre questa richiesta di risarcimento perché in caso di rinnovo il periodo di retroattività coincide con i 6+2 anni precedenti di polizza assicurativa.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
La polizza non copre le richieste di risarcimentoderivanti da:
Questa polizza non prevede il tacito rinnovo. Il mese precedente scadenza dell’assicurazione verrai contattato da un consulente di Facile.it per effettuare il rinnovo.
I massimali sono modulabili in base alle esigenze dell’assicurato, e partono da un minimo di 250.000 Euro fino ad un massimo di 2.000.000 di Euro. La franchigia è paria 1.000 euro.
Sono coperte tutte le attività professionali svolte in Città del Vaticano, San Marino e nei paesi dell’Unione Europea.