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La RC Professionale Avvocati è diventata obbligatoria in seguito all'entrata in vigore della Legge 148 del 2011. Quest'ultima prevede che ogni libero professionista appartenente a un Albo professionale sia obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale. Successivamente il Decreto del 22 settembre 2016 (in G.U. dell’11 ottobre 2016, n. 238) introduce ulteriori specifiche relative alle garanzie e alle caratteristiche che la polizza deve avere.
La polizza avvocati liberi professionisti è obbligatoria sia per i professionisti individuali che per gli studi associati e le società.
La RC Professionale Avvocati copre le perdite pecuniarie che l’assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, può cagionare involontariamente a terzi nello svolgimento della sua attività professionale, con esclusione del dolo.
La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi dipendenti o collaboratori.
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4.6/5 sulla base di 16902 recensioni
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L’assicurazione è prestata in formula claims made, cioè per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli assicuratori durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di retroattività.
Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli assicuratori e nessun sinistro/circostanza potrà esser loro denunciato, fatto salvo l’acquisto della garanzia postuma in caso di cessazione definitiva dell’attività o morte dell’assicurato.
Retroattività e Postuma
Retroattività: lasso di tempo antecedente alla data di decorrenza, illimitata dalla data iscrizione albo o dalla data di costituzione dell’Associazione Professionale, dello Studio Associato o della Società come richiesto dal Decreto del 22 settembre 2016 (in G.U. dell’11 ottobre 2016, n. 238)
Postuma: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, decennale, acquistabile solo in caso di cessazione definitiva dell’attività o morte dell’assicurato.
Esempi:
1. Il 2 maggio 2021 un avvocato iscritto da 2 anni (2 maggio 2019) all’Albo degli Avvocati sottoscrive una polizza claims made con retroattività illimitata, decorrenza 2 maggio 2021 e scadenza 2 maggio 2022.
La polizza copre le richieste di risarcimento che l’assicurato potrà ricevere per la prima volta dal 2 maggio 2021 al 2 maggio 2022 e che denuncerà agli assicuratori nello stesso periodo entro i termini richiesti, per errori commessi dal 2 maggio 2019.
2. Il 2 maggio 2021 un avvocato termina la sua carriera lavorativa per quiescenza e non acquista la postuma. La polizza scade il 15 luglio 2021. Dopo qualche mese, in data 13 ottobre 2021 riceve una richiesta di risarcimento per un errore commesso a dicembre 2019.
La richiesta di risarcimento non può essere accolta dall’assicurazione, il periodo assicurativo è cessato in data 15 luglio 2021.
La polizza RC Professionale Avvocati può essere estesa ad ulteriori garanzie accessorie all’attività ordinaria di Avvocato. Ecco alcuni esempi:
Principali esclusioni
La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
Massimali e franchigie
Il massimale per la polizza RC Professionale Avvocati varia a seconda del fatturato dell'assicurato riferitosi all'esercizio più recente,come richiesto dal Decreto del 22 settembre 2016 (in G.U. dell’11 ottobre 2016, n. 238). Per esempio, per un'attività individuale con fatturato al di sotto dei 30 mila euro, il massimale minimo è pari a 350 mila euro per ciascun sinistro e anno assicurativo; per un'attività in forma collettiva con meno di 10 professionisti e un fatturato inferiore ai 500 mila euro, il massimale minimo è di 1 milione di euro per sinistro, con un massimo di 2 milioni per ciascun anno assicurativo.
Le franchigie variano in base alle estensioni e dal fatturato. Per attività ordinaria, la franchigia è pari a:
Altre estensioni possono essere soggette a differenti franchigie e/o scoperti.
Per attività di sindaco, la franchigia è pari a:
Limiti territoriali
L’Assicurazione vale per i rischi ubicati in Italia, con estensione territoriale al Mondo intero (Escluso Usa e Canada).
Si precisa che l’operatività della clausola estensione territoriale è esclusivamente regolata dal normativo della polizza e dalla legge italiana. Le richieste di risarcimento provenienti dall’estero per attività svolte dall’assicurato (sia in Italia che all’estero) e regolate/soggette alle leggi di altri paesi non potranno essere considerate in garanzia in quanto trattasi di operatività non normate dalla legislazione e dai regolamenti vigenti per le assicurazioni in Italia.
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