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Il terzo datore (artt. 2868 e seguenti del Codice Civile) è colui che concede ipoteca su un proprio bene per garantire un debito altrui. La sua è una responsabilità senza debito, che lo vincola al debitore (o mutuante, se si è nella fattispecie del contratto di mutuo) ma senza renderlo solidalmente responsabile con lo stesso. Questo significa che il debitore può far valere le proprie pretese espropriando preventivamente il bene ipotecato di proprietà del terzo datore, ma non ha facoltà di chiedergli l'esatta prestazione derivante dal contratto.

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Pertanto, il terzo datore d'ipoteca non può essere colpito da decreto ingiuntivo e ha diritto di regresso nei confronti del debitore, ossia di chiedere allo stesso il rimborso della somma pagata (o il valore del bene espropriato) per l'estinzione del debito. Quindi, nel contratto di mutuo il terzo datore d'ipoteca fornisce la garanzia reale per l'ottenimento del finanziamento a favore del mutuante; in caso di inadempimento di quest'ultimo nella restituzione della somma prestatagli dalla banca (mutuatario), quest'ultima può trovare soddisfazione del proprio credito espropriando il bene del terzo datore che poi si rivarrà sul mutuante.

La figura giuridica del terzo datore d'ipoteca è diversa da quella del fideiussore per la responsabilità che lo lega all'obbligazione del contratto di mutuo: il fideiussore, infatti, ha una responsabilità personale mentre il terzo datore d'ipoteca risponde solo con il bene gravato da vincolo. Vi è una sostanziale differenza anche con il c.d. ''terzo acquirente'', vale a dire colui che acquista un bene gravato da ipoteca accesa a garanzia di un debito altrui: il terzo acquirente ha responsabilità molto più limitate rispetto al terzo datore d'ipoteca che accende il vincolo ipotecario per sua volontà e su un bene già di sua proprietà.

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