Dal 13 agosto 2013 gli Architetti iscritti all’Albo della professione sono tenuti a sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale: l’obbligo è stato introdotto con il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012.
L'assicurazione professionale tutela l'architetto assicurato dalle richieste di risarcimento generate da errori professionali. Tutte le perdite connesse a tale richiesta, comprese le spese legali, sono coperte dall’assicurazione obbligatoria per architetti.
Gli errori che vengono commessi più comunemente dagli architetti sono:
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L’assicurazione di tipo “claims made” prevede che siano coperte solo le richieste di risarcimento presentate contro l’assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l’atto illecito è stato commesso prima delle data di decorrenza dell’assicurazione, ma comunque durante il periodo di retroattività. Una volta terminato il periodo di validità della polizza, se questa non viene rinnovata, le richieste di risarcimento presentate all’assicurazione non saranno coperte.
In mancanza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni, nel premio base è inclusa una retroattività illimitata.
Esempi:
La polizza copre le richieste di risarcimento presentate dal 15 maggio 2020 fino alla scadenza della polizza anche per atti illeciti commessi negli anni precedenti.
L’assicurazione copre la richiesta di risarcimento grazie al periodo di retroattività.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
Il costo dell'assicurazione Professionale Architetti dipende da diversi fattori, la compagnia, come per una qualunque altra tipologia di assicurazione, fa una valutazione del rischio e tiene in considerazione diversi fattori, tra i quali:
Incidono sul premio da versare la presenza di franchigie e il massimale che si vuole coprire. A incidere sul premio vi è anche il numero di dipendenti, infatti sono coperti anche i danni che dovessero derivare dal loro operato e il volume di affari dell'assicurato.
Il contraente può scegliere il massimale più adatto alle sue esigenze. Le franchigie differiscono a seconda del fatturato e sono pari a:
L’assicurazione vale per le attività professionali svolte in Città del Vaticano, San Marino e nell’ Unione Europea.
La polizza non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
Lun-Sab 9:00-20:00
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