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Decreto Rilancio: super ecobonus per condomini e case unifamiliari

5 giu 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Marco Brando

mutui news col decreto rilancio super ecobonus per condomini e case unifamiliari

Nuova vita per tutti i palazzi condominiali e le case unifamiliari (usate come residenza principale): il Decreto Rilancio prevede un maxi incentivo per chi deciderà di rimetterli in sesto; così super da arrivare al 110% di detrazione fiscale. I costi saranno del tutto rimborsati nel giro di 5 anni.

È una delle misure introdotte con il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, all’articolo 119. Lo scopo?

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Rilanciare il settore delle imprese edili rendendo nello stesso tempo gli edifici più sicuri e meno inquinanti, grazie a una maggiore qualità degli impianti di riscaldamento, a una minore dispersione di energia e all’adeguamento alle norme anti-terremoti. La detrazione vale non solo per le spese legate a progettazioni e lavori, ma - in parte - anche per gli oneri finanziari.

Il Super Ecobonus

Il super ecobonus - dall’1 luglio 2020 e per i 18 mesi successivi - consente ai proprietari di prime case e alle assemblee condominiali di avviare i lavori. Per esempio, la realizzazione e la sostituzione degli impianti di riscaldamento o di condizionamento antiquati, golosi di energia, con quelli a pompa di calore oppure con impianti solari fotovoltaici.

Vale anche per il cosiddetto cappotto. Quest’ultimo è costituito da vari strati applicati esternamente o internamente agli edifici, così da consentire l'isolamento acustico e soprattutto termico (si evita buona parte della fuoriuscita di calore in inverno e in estate si limita la propagazione del caldo esterno). Si tratta di un intervento che, oltre a diminuire il consumo di energia, fa aumentare il valore dell'edificio. In sintesi, il super ecobonus prevede la detrazione - in cinque quote annuali - del 110% su un ammontare totale di 60.000 euro (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio) sborsati dal prossimo luglio fino al 31 Dicembre 2021.

Tutti i lavori dovranno soddisfare le norme del Decreto interministeriale del 26 Giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). Il credito d’imposta si può applicare a tutti tipi di lavori e la cessione potrà anche essere fatta anche alle banche, quindi in teoria non sarà necessario neppure anticipare le spese.

Rimangono le altre agevolazioni

È opportuno chiarire che il super ecobonus non elimina altre agevolazioni già previste, come il bonus facciate, l’ecobonus normale e il sisma bonus, che però offrono meno vantaggi per quel che riguarda la percentuale di detrazioni fiscali e i tetti di spesa. Il bonus facciate (contenuto nel DL n. 160/2019, cioè la Legge di Bilancio per il 2020) consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 90% per le spese sostenute nel 2020 e relative a ogni tipo di intervento (inclusi la pulitura o la tinteggiatura esterna) per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici nelle zone A o B (definite in base al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; in sostanza, centri abitati e aree assimilate).

L’ecobonus, dedicato a una serie di casi molto diversi fra loro e con differenti agevolazioni, prevede detrazioni tra il 70 e l’85% (art. 14, D.L. n. 63/2013). Il sisma bonus, in base al decreto legge n. 63/2013, riguarda interventi per l’adozione di misure antisismiche, con detrazioni tra il 50 e l’80%, a seconda dei casi. Insomma, tra super ecobonus, ecobonus normale, sisma bonus e bonus facciate, l'offerta è molto ampia. La scelta tra le varie agevolazioni dipende dalle esigenze dei proprietari e dal tipo di lavori che si vogliono avviare. Per valutare bene, è opportuno affidarsi agli esperti del settore e/o agli amministratori dei condomini.

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