26 giu 2020 | 5 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
Ampliamento della platea, condizioni e requisiti più elastici per il Fondo Gasparrini e nuova moratoria Abi-Associazioni dei consumatori sulle rate dei finanziamenti.Sono i due provvedimenti adottati, il primo dal Governo, il secondo dall’Associazione bancaria italiana con le associazioni consumeriste, per aiutare le famiglie colpite dalla crisi economica seguita alla pandemia Covid-19 e alle prese con il pagamento delle rate di un mutuo.
La disciplina ordinaria del Fondo Gasparrini, conosciuto anche come Fondo di solidarietà prima casa, permette di sospendere, a determinate condizioni, il pagamento delle rate del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale sino a 18 mesi.
Il Fondo, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la legge 244/2007, prevede che possono usufruire del beneficio i titolari di un mutuo di importo non superiore a 250mila euro, con Isee (Indicatore situazione economica equivalente) non superiore a 30mila euro. L’ammissione all’agevolazione è però legata al verificarsi di alcuni eventi capaci di pregiudicare temporaneamente la situazione economica degli interessati. Tra questi, la perdita del lavoro e "l’insorgenza di condizioni di handicap grave o di non autosufficienza del titolare del finanziamento".
Un altro requisito richiesto è che, alla presentazione della domanda, non vi sia un ritardo nei pagamenti delle rate "superiore a 90 giorni consecutivi", che il mutuatario non abbia già usufruito di agevolazioni pubbliche e che il finanziamento non sia già coperto da una polizza nel caso si verifichino gli eventi richiesti per essere ammessi al Fondo.
Con il Decreto Cura Italia, che ha rifinanziato il Fondo con 400 milioni di euro, sono però temporaneamente cambiati i requisiti e le condizioni che permettono l’ammissione al beneficio. Ecco le principali novità che resteranno valide per nove mesi a partire dall’entrata in vigore del DL n.18/20 (Decreto Cura Italia):
La domanda di ammissione al beneficio va presentata alla banca che ha erogato il mutuo, ma per la richiesta bisogna utilizzare il nuovo modulo disponibile sul sito di Consap. Questo perché il nuovo modulo contiene le specifiche relative alla durata della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, subiti a seguito dell’epidemia, in base alle quali si calcola la durata massima di sospensione delle rate.
Più precisamente:
Come già detto, l’accesso al fondo di solidarietà prima casa è però riservato esclusivamente ai titolari di un finanziamento stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, cioè la casa dove si ha la residenza anagrafica e dove si vive abitualmente. Non possono perciò fare domanda gli intestatari di mutui contratti per l’acquisto della seconda casa o di altre tipologie di immobili.
A venire in soccorso di quest’ultimo gruppo di mutuatari che si trovano in difficoltà economica ci ha pensato l’Abi insieme a 17 Associazioni di consumatori "(Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale dei consumatori)" che hanno firmato un’intesa per dare avvio a un diverso tipo di moratoria sulle rate di durata massima di 12 mesi.
L’iniziativa si rivolge ai titolari di mutui erogati prima del 31 gennaio 2020 per l’acquisto o mutui per la ristrutturazione di un immobile non di lusso, e non destinato a prima casa, a coloro che per i più svariati motivi non hanno i requisiti per accedere al Fondo Gasparrini e, più in generale, agli intestatari di prestiti non "garantiti da garanzie reali", purché a rimborso rateale e sempre erogati prima della fine di gennaio scorso.
La sospensione prevista da tale moratoria non prevede il pagamento di alcuna commissione, ed è applicabile anche alle rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.
Il rimborso delle rate riprende invece al termine della sospensione con un allungamento del piano di ammortamento pari alla durata della sospensione stessa. Il debitore ha tuttavia la possibilità di richiedere in qualsiasi momento della sospensione e il riavvio del rimborso.
A differenza di quanto previsto dal Fondo di solidarietà, con la moratoria Abi si potrà sospendere il versamento della sola quota capitale della rata, mentre gli interessi dovranno continuare a essere versati alla scadenza prevista in origine.
Anche la moratoria Abi-Associazioni dei consumatori prevede che l’accesso al beneficio sia condizionato al verificarsi di determinati eventi e cioè:
Giornalista professionista, collabora da diversi anni con il Sole 24 Ore (Casa24Plus, Mondo Immobiliare). In passato ha lavorato, tra gli altri, per Tempo Economico e Tgcom.
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