17 mag 2019 | Pubblicato da Castiglia M.
La legge prevede una serie di agevolazioni fiscali per coloro che acquistano l’abitazione principale con o senza mutuo casa. Come, ad esempio, il versamento di un’imposta di registro al 2% anziché al 9% sul valore catastale, se si acquista da un privato, e il pagamento in misura fissa di 50 euro cadauna dell’imposta ipotecaria e catastale. Per usufruire dei benefici, l’immobile acquistato non deve essere di lusso, cioè non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9.
L’abitazione deve inoltre trovarsi nel comune di residenza o nel comune nel quale si intende stabilire la residenza. Un altro requisito essenziale per l’accesso alle agevolazioni è che non si sia proprietari di altro immobile situato nello stesso comune e che, su tutto il territorio nazionale, non si sia titolare di usufrutto, uso o di diritti di proprietà di un altro immobile acquistato dal coniuge, sul quale siano state applicate le agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
A partire dall’1 gennaio 2016, i bonus fiscali valgono anche se si è già proprietari di un altro immobile per il quale si sia già usufruito delle agevolazioni, purché quest’ultimo venga venduto entro 12 mesi dal nuovo acquisto. Tuttavia, i benefici fiscali possono però decadere. Vediamo in quali casi.
Le agevolazioni si perdono quando non si trasferisce la residenza nel comune dove si trova l’abitazione entro 18 mesi dall’acquisto oppure quando si siano rese dichiarazioni false al momento della registrazione dell’atto. E ancora: quando l’immobile che ha goduto dei benefici viene venduto o donato prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, a meno che non si riacquisti un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Una recente sentenza della Cassazione ha inoltre stabilito che, in caso di divorzio o di separazione, i benefici non si perdono se l’immobile viene venduto prima che siano trascorsi i cinque anni, purché ciò venga stabilito nell’accordo di separazione o di divorzio. Quando le agevolazioni decadono, sono previste le seguenti sanzioni: il pagamento della differenza tra l’imposta ordinaria di registro e le imposte versate per l’atto di trasferimento oltre a una multa pari al 30% delle imposte stesse e agli interessi di mora. Se poi la compravendita è soggetta a Iva, si pagherà la differenza tra l’imposta versata e quella non agevolata più una sanzione del 30% sulla differenza stessa e gli interessi di mora.
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