5 mag 2021 | 4 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
La proposta irrevocabile di acquisto è una dichiarazione che un potenziale compratore presenta al venditore per esprimere la volontà di acquistare un determinato immobile a un determinato prezzo.
Nel documento viene generalmente indicata una scadenza che vincola esclusivamente il proponente per un certo tempo, meglio se non troppo lungo, mentre il venditore è libero di valutare altre offerte anche prima della scadenza indicata nell’atto.
In pratica, il venditore è libero di cedere l’immobile ad altri soggetti, ma il potenziale acquirente non può rimangiarsi la parola data sino alla scadenza prestabilita. Dal punta di vista normativo, la proposta irrevocabile d’acquisto è disciplinata dall’art.1329 del Codice civile secondo il quale "se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto".
Di solito, insieme alla proposta irrevocabile d’acquisto, il proponente consegna al venditore, direttamente o tramite l’agente immobiliare, una certa somma a titolo di caparra o di acconto per dimostrare la serietà della proposta. La somma può essere versata attraverso un assegno non trasferibile o un bonifico intestato al venditore e resta in deposito, e in mano all’intermediario se la compravendita avviene tramite agenzia immobiliare, sino alla scadenza della proposta d’acquisto. In tutti i casi, è sempre consigliabile versare tale somma con strumenti tracciabili a dimostrazione del pagamento effettuato.
Se la casa si acquista tramite agenzia immobiliare, la proposta d’acquisto viene redatta su un modulo prestampato fornito dall’agenzia stessa. Il documento deve essere presentato per iscritto e, oltre ai dati del potenziale acquirente e del venditore, deve contenere:
Tutte queste informazioni si possono ottenere tramite una visura catastale o possono essere richieste all’agente immobiliare che può procurarsele direttamente dal venditore.
Se il bene viene acquistato tramite un intermediario (agenzia immobiliare o mediatore), nella proposta d’acquisto vanno inseriti:
Nel caso in cui, come succede spesso, per acquistare l’immobile si debba ricorrere a un mutuo, è bene subordinare la proposta di acquisto alla effettiva concessione del finanziamento da parte della banca.
Se il venditore accetta, si può procedere con la vendita e, se la proposta è completa in tutti i suoi elementi, essa si trasforma automaticamente in preliminare di vendita. Se non lo è, o se nella proposta stessa è stata specificata la volontà di stipulare il preliminare in un secondo momento, il compromesso può essere formalizzato successivamente.
Se la proposta si trasforma in preliminare di vendita, il deposito versato assume la caratteristica di caparra confirmatoria e il relativo importo può essere detratto dal prezzo finale di acquisto.
Se il potenziale acquirente ci ripensa perde il deposito versato e deve inoltre pagare la mediazione all’agenzia immobiliare. Se, al contrario, è il venditore che non accetta la proposta, il deposito versato deve essere restituito totalmente al potenziale compratore. Quest’ultimo ha però la possibilità di presentare una nuova proposta d’acquisto a condizioni diverse.
Normalmente la somma da versare a titolo di caparra cambia in base al valore dell’immobile. Generalmente è intorno al 10% del prezzo dell'immobile ma può variare a seconda degli accordi tra venditore e acquirente.
Il deposito consegnato per ‘fermare’ la casa può avere diverse forme e diverse sono le conseguenze per l’acquirente o per il venditore nel caso l’affare non andasse in porto.
Quando la somma viene versata a titolo di acconto sul prezzo di vendita, nel caso una delle due parti dovesse ritirarsi, non si va incontro ad alcuna penale o richiesta di risarcimento. L’acquirente torna in possesso della somma versata e tutto finisce lì;
Se il deposito è a titolo di caparra confirmatoria ed è l’acquirente che ci ripensa, l’acquirente perde la caparra che viene incassata dal venditore come risarcimento. Nel caso in cui sia inadempiente il venditore, l’acquirente ha diritto alla restituzione del doppio della caparra. Entrambe le parti, a fronte di una compravendita sfumata, hanno inoltre il diritto di ricorrere al Tribunale e il giudice può obbligare la parte inadempiente a onorare l’impegno preso e a risarcire il danno;
Nel caso si specifichi che la somma lasciata in deposito ha carattere di caparra penitenziale, le due parti possono recedere liberamente dall’accordo e il Tribunale non può obbligare l’inadempiente a rispettare il contratto. Tuttavia è previsto il pagamento di una penale prestabilita.
Se è il proponente a ritirarsi, il venditore incassa la penale, viceversa, se è il proprietario che non vuole più vendere, il potenziale acquirente ha il diritto di incassare il doppio della penale.
Giornalista professionista, collabora da diversi anni con il Sole 24 Ore (Casa24Plus, Mondo Immobiliare). In passato ha lavorato, tra gli altri, per Tempo Economico e Tgcom.
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