17 gen 2020 | 2 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
A partire dal 2020 e sino al 31 dicembre 2021 sarà più difficile per le banche pignorare le prime case acquistate attraverso un mutuo ipotecario. Il mutuatario, che deve essere persona fisica, può invece, a certe condizioni, bloccare il pignoramento ricorrendo alla rinegoziazione del mutuo.
La novità è prevista dall’art. 41-bis del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020.
Il provvedimento, che ha carattere temporaneo, ha l’obiettivo di aiutare i consumatori in grave crisi economica e che non riescono a ripagare le rate del mutuo. Più in particolare, la misura si applica agli immobili per i quali sia stata avviata una procedura di pignoramento tra l’1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019, di solito destinati a essere messi all’asta.
Per poter accedere all’agevolazione è necessario che l’immobile sia abitazione principale (la tutela non si estende alle seconde case), che sia la casa dove il titolare del finanziamento ha la residenza anagrafica, che il mutuatario abbia restituito almeno il 10% del debito, che il creditore sia una banca e che, anzi, la banca sia l’unico creditore intervenuto nella procedura.
In presenza di tutti i requisiti appena elencati, la domanda di rinegoziazione può essere inoltrata entro il 31 dicembre 2021 per importi che non superano i 250mila euro e non inferiori al debito residuo più gli interessi. Se la banca accetta la rinegoziazione, si potrà rimborsare il debito in 30 anni al massimo e, comunque, non oltre gli 80 anni di età del mutuatario.
Se la banca rifiuta, la legge prevede che si possa ricorrere all’aiuto di un parente o affine entro il terzo grado che, a sua volta, ha la possibilità di ottenere la rinegoziazione, diventando titolare del mutuo e proprietario dell’immobile ipotecato.
Il mutuatario originario e la sua famiglia possono continuare ad abitare la casa, e a risiedervi, per cinque anni dalla data di trasferimento della proprietà dell’immobile. Trascorsi i cinque anni, il debitore originario può rimborsare quanto pagato alla banca dal parente e tornare in possesso dell’immobile, ricominciando a versare alla banca le rate del debito residuo, sempre che la banca acconsenta, mentre il parente viene sollevato da qualsiasi obbligo verso il creditore cioè la banca stessa.
In fase di rinegoziazione, infine, il debitore originario può ricorrere al Fondo di garanzia prima casa e ottenere così dallo Stato una copertura pari al 50% dell’importo rinegoziato.
Sinora, il divieto di pignoramento ha riguardato, a determinate condizioni, i consumatori in debito con il fisco, purché proprietari di un unico immobile adibito ad abitazione principale. Con il provvedimento introdotto con il decreto fiscale di quest’anno, la possibilità di blocco del pignoramento viene invece estesa, seppure temporaneamente, anche ai proprietari di case in debito con la banca.
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