Come funzionano le detrazioni fiscali sul mutuo per acquisto casa da accorpare


I proprietari di appartamenti costruiti in case plurifamigliari composte da due o più abitazioni possono ritrovarsi dopo qualche anno a voler acquistare anche il secondo immobile rimasto sfitto e invenduto. In tal caso, oltre a richiedere un nuovo mutuo o l’innalzamento del capitale concesso dal primo, bisogna procedere all’accorpamento della casa e all’accatastamento unitario, immediatamente o al termine di eventuali lavori di ristrutturazione.
Ci si chiede se chi ha acquistato la prima casa giovando delleagevolazioni sugli interessi passivi del mutuo possa usufruirne anche per la seconda.
Se l’immobile viene accorpato così da risultare una abitazione unica, a titolo di prima casa, le agevolazioni continuano ad essere applicate. Il dubbio riguarda più che altro le modalità in cui usufruirne. Va chiarito in primo luogo come l’acquisto di una ulteriore quota di proprietà non faccia venir meno le agevolazioni concesse dal Testo Unico delle imposte sui redditi, a patto che ci si trasferisca nella nuova proprietà entro il termine massimo di un anno dall’acquisto.
L’articolo 15 del Tuir prevede infatti che il termine in questione, di 12 mesi a partire dalla conclusione della compravendita, deve essere rispettato per godere del benefit, anche in caso di ristrutturazione. Se il termine viene rispettato le agevolazioni sugli interessi passivi del mutuo prima casa spettano a partire dalla prima rata del mutuo. In sostanza, se il riaccatastamento volto ad accorpare l’immobile avviene nell’arco di un anno i proprietari possono sfruttare il benefit e detrarre interessi e oneri accessori come la parcella del notaio e dell’agenzia immobiliare fin dalla prima mensilità dovuta alla banca.
Per ottenere l’innalzamento del capitale sul mutuo esistente invece bisogna chiedere l’aumento del finanziamento alla propria banca. Attenzione però: deve trattarsi di una vera operazione di aumento mutuo e non dell’erogazione di quote aggiuntive considerate liquidità. In quest’utimo caso infatti non è possibile beneficiare della detrazione fiscale prevista dalla legge.
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