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Pubblicato il 09-02-2021 | Aggiornato il 22-01-2025 | 2 min di lettura | Pubblicato daRedazione Facile.it

Il pegno è un diritto reale di garanzia che permette a un creditore di tutelarsi in caso di mancato pagamento di un debito. Si tratta di un accordo in cui il debitore consegna al creditore un bene – mobile, immobile o un diritto – come sicurezza per l'adempimento di un'obbligazione. Nel sistema giuridico italiano, questa figura è regolata dagli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile.

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Pegno: significato e funzionamento

Il pegno si basa su un accordo tra debitore e creditore. Attraverso questo contratto, il debitore mette a disposizione del creditore un bene che resta in suo possesso fino a quando il debito non viene saldato. Questo bene funge da garanzia reale: in caso di mancato pagamento, il creditore può venderlo per recuperare la somma dovuta.

Nonostante il bene venga consegnato al creditore, il debitore rimane proprietario fino a eventuale vendita. Questo meccanismo rende il pegno una soluzione sicura sia per il debitore, che può riottenere il bene saldando il debito, sia per il creditore, che ottiene una forma concreta di tutela.

Caratteristiche del pegno

La legge consente di costituire un pegno su:

  • Beni mobili, come gioielli, veicoli o opere d’arte.
  • Crediti, ad esempio assegni, cambiali o altri diritti.
  • Beni immobili, sebbene in questo caso siano più comuni altre forme di garanzia, come l’ipoteca.
    Il pegno può riguardare anche beni futuri, come un raccolto agricolo non ancora prodotto.

Per creare un pegno è necessario un contratto in cui siano descritti il bene dato in garanzia e l’importo del debito. Nel caso di beni mobili, la garanzia diventa effettiva con la consegna del bene al creditore; per i crediti o altri diritti, invece, è richiesta la registrazione ufficiale per garantire l’opponibilità a terzi. Il creditore, una volta in possesso del bene, assume un ruolo simile a quello di un custode: deve conservarlo e non può utilizzarlo, salvo accordi contrari. Questo aspetto è regolato dall’articolo 2790 del Codice Civile, che stabilisce limiti chiari per evitare abusi.

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