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14 mag 2019 | 5 min di lettura | Pubblicato da Valerio Stroppa

mutui expert speaks come funziona l assicurazione sul mutuo

Quando si stipula un mutuo può essere conveniente mettersi al riparo dal rischio che il verificarsi di uno o più eventi avversi mettano a repentaglio la capacità di rimborsare il finanziamento, da parte del mutuatario. I mutui immobiliari hanno una vita lunga, mediamente dai 20 ai 30 anni, e nel corso di un simile orizzonte di tempo, potrebbero materializzarsi situazioni negative sulla situazione economica del mutuatario.

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A tale scopo è possibile sottoscrivere polizze assicurative mutuo, ovvero le cosiddette PPI (Payment protection insurance) o CPI (Credit protection insurance), per tutelarsi almeno finanziariamente da eventi sfavorevoli quali la morte, l’invalidità permanente, la perdita del posto di lavoro o l’incapacità di produrre redditi. In questi casi, in vigenza della polizza, sarà la compagnia di assicurazione a intervenire, in modo da rimborsare direttamente o indirettamente la somma ancora dovuta alla banca, secondo le condizioni stabilite nel contratto.

Sul punto è bene precisare che queste tipologie di polizze non sono obbligatorie. Quando si acquista casa con un mutuo l’unica copertura obbligatoria è soltanto quella contro incendio e scoppio.

Questa formula contrattuale prevede la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali subiti dagli immobili al verificarsi di esplosioni o fiamme. A seconda della compagnia e del prodotto sottoscritto, la copertura può riguardare anche ulteriori fattispecie, quali per esempio fulmini, impatto con veicoli (si pensi agli edifici situati a bordo strada) o con aerei, fenomeni atmosferici, crolli dovuti a sovraccarichi nevosi o atti vandalici/dolosi.

Al verificarsi di tali eventi, che evidentemente comportano una riduzione del valore dell’immobile danneggiato, l’assicurazione rimborserà al cliente i costi di ripristino, se le lesioni sono “curabili” attraverso interventi di manutenzione o ristrutturazione, oppure il massimale indicato nel contratto, laddove il bene sia andato completamente distrutto e quindi non più abitabile.

Come ogni polizza assicurativa i contratti scoppio e incendio prevedono specifici casi di esclusione della copertura, nonché importi massimi risarcibili e franchigie. Queste ultime, in particolare, sono un aspetto piuttosto importante del contratto, in quanto si tratta delle somme che, nonostante l’intervento dell’assicurazione, resteranno comunque a carico dell’assicurato.

Agli occhi della banca il verificarsi degli eventi dannosi sull’immobile non impatta sulla validità del mutuo. La polizza copre quindi il rischio per il mutuatario di dover continuare a rimborsare un prestito contratto per un’abitazione danneggiata o addirittura non più fungibile. Con la liquidazione del sinistro da parte della compagnia, il cliente dovrebbe essere in grado di rimettere “a nuovo” il fabbricato, recuperando quindi la perdita di valore senza eccessivi oneri, e proseguire normalmente con il piano d’ammortamento (resta fermo che, a fronte di tali eventi negativi, è possibile comunque confrontarsi con la banca per chiedere una revisione del piano di rimborso, in aderenza alle esigenze e alle tempistiche conseguenti all’incidente occorso).

Considerazioni diverse devono essere operate in merito ad altre tipologie di polizze che, sebbene facoltative ai sensi della legge, possono comunque essere “caldeggiate” dalle banche a maggiore tutela del finanziamento.

Sul punto, è opportuno ricordare che il D.L. n. 201/2011 ha stabilito chele banche non possono subordinare la concessione di un mutuo alla sottoscrizione di coperture assicurative PPI/CPI emesse dal medesimo gruppo finanziario. Il cliente pertanto non è obbligato ad acquistare la polizza eventualmente proposta dalla banca (la quale, peraltro, è tenuta a presentare almeno altri due preventivi di prodotti esterni al gruppo). Se l’aspirante mutuatario possiede già un’assicurazione analoga, può far valere tale contratto. La banca può eccepire un rifiuto solo con parere motivato.

Le principali coperture offerte dalle compagnie assicurative a tutela dei mutui immobiliari riguardano in primo luogo il rischio morte del mutuatario. In caso di decesso del debitore prima del completo rimborso del finanziamento, l’assicurazione verserà agli eredi gli importi stabiliti nel contratto. È anche possibile prevedere nelle polizze la cosiddetta “clausola di vincolo”, che permette alla compagnia di versare direttamente alla banca creditrice la somma residua.

Le altre tipologie di polizze collegate consentono al mutuatario di tutelarsi dal rischio di invalidità permanente derivante da malattia e infortunio (solitamente sono previste percentuali minime di invalidità per far scattare la liquidazione del sinistro), la perdita del posto di lavoro per i dipendenti assunti nel privato a tempo indeterminato, o l’inabilità totale temporanea al lavoro per chi è titolare di una partita Iva.

Attraverso la sottoscrizione di una polizza PPI o CPI è quindi possibile tutelare se stessi e soprattutto i propri familiari da ogni imprevisto che potrebbe verificarsi nell’arco del periodo di ammortamento. Numerosi, tuttavia, gli aspetti cui prestare attenzione per poter operare scelte consapevoli.

In primo luogo i costi delle coperture, dal momento che spesso gli intermediari che le propongono operano in conflitto di interesse e cercano di collocare polizze non pienamente adatte alle necessità del cliente (dal 2015 le autorità di vigilanza, Banca d’Italia e Ivass, sono impegnate in una campagna di informazione, monitoraggio e controlli al fine di contrastare pratiche scorrette o comunque poco trasparenti degli operatori).

C’è poi il tema della detraibilità fiscale. Le polizze scoppio e incendio, essendo obbligatorie, possono essere computate tra gli oneri accessori del mutuo e quindi rientrare nel plafond delle spese agevolabili, sommandosi agli interessi passivi. Diverso il caso delle polizze PPI e CPI per la copertura degli altri rischi. Tali contratti, sebbene utili, non sono obbligatori e quindi non possono essere detratti dall’IRPEF.

Va ricordato che comunque il premio pagato non è l’unico parametro per valutare l’adeguatezza di una polizza rispetto alle esigenze di ciascun mutuatario. È opportuno considerare anche le condizioni di esclusione delle garanzie, eventuali rivalse, le franchigie e i massimali.

Autore
valerio stroppa

Marchigiano di nascita, vive e lavora a Milano dal 2006. Valerio, giornalista professionista, scrive di diritto, fisco (nazionale e internazionale), e giustizia tributaria per ItaliaOggi.

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