28 lug 2022 | 2 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
Con la conversione del Decreto Aiuti nella legge n. 50 del 15 Luglio 2022, entrano in vigore a partire dal 16 Luglio alcune novità.
Parliamo in particolare di novità legate ai bonus edilizi e alla cessione del credito, che modificano la vecchia disciplina.
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Per quanto riguarda il Superbonus, gli edifici unifamiliari potranno essere ammessi all’agevolazione sino al 31 Dicembre 2022, a patto di aver completato almeno il 30% di tutti i lavori che si vogliono effettuare (compresi quelli che non hanno diritto ai benefici) entro il 30 Settembre 2022.
Di fatto viene prorogata di tre mesi la precedente scadenza fissata al 30 Giugno 2022.
Le nuove norme ampliano la platea dei cessionari e prevedono che le banche (o le realtà che fanno parte di gruppi bancari) possano procedere con la cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni a favore dei propri correntisti professionali e partite Iva che, però, non potranno cedere a loro volta i crediti acquisiti.
Sono esclusi i correntisti consumatori o utenti. Questa modifica riguarda tutti gli interventi legati ai bonus edilizi (quindi, non solo il superbonus), per i quali le comunicazioni relative alla prima operazione di cessione (o di sconto in fattura) siano state inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° Maggio scorso.
Il Decreto Aiuti è intervenuto sulla definizione di ristrutturazione edilizia, ampliando le aree tutelate e già sottoposte a vincoli nelle quali è possibile classificare come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione i lavori di demolizione e ricostruzione degli immobili con una sagoma e volumetrie diverse.
Per procedere con gli interventi resta indispensabile il permesso a costruire, ma si ha la possibilità di poter accedere ai bonus edilizi.
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