27 ott 2018 | 2 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
Un mutuo si dice cointestato quando due o più persone sottoscrivono volontariamente lo stesso finanziamento ipotecario, assumendosi l’onere di rimborsare le rate sino a quando il debito non verrà completamente estinto. A volte sono le banche stesse a sollecitare un’eventuale cointestazione per avere maggiori garanzie di solvibilità se ritengono che un solo titolare non sia sufficientemente solido dal punto di vista economico e reddituale.
Il caso più comune di mutuo cointestato è rappresentato da quello stipulato da due coniugi o da una coppia, anche non sposata, che decide di comprare casa per andare a convivere. In tutti modi, la cointestazione del mutuo è possibile anche quando i contitolari non hanno alcun vincolo di parentela.
Se l’immobile acquistato si configura come prima casa, è possibile accedere alle relative agevolazioni fiscali previste e, se i titolari del mutuo sono anche comproprietari della casa, le detrazioni spetteranno a tutti gli intestatari.
Ad esempio, due coniugi cointestari di un mutuo e comproprietari dell’abitazione possono detrarre il 19% degli interessi passivi pagati ciascuno per la quota di pertinenza.
Se il mutuo e la proprietà della casa sono al 50%, ogni coniuge potrà detrarre sino a un massimo di 2mila euro. Se però uno dei due coniugi, supponiamo il marito, è fiscalmente a carico dell’altro, pur essendo sia cointestatario del mutuo sia comproprietario, la detrazione spetterà solo alla moglie nella misura del 19% su un importo massimo di 4mila euro.
Tutti questi aspetti sono comunque chiariti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 2011.
Ma cosa succede in caso di separazione? Se la separazione è consensuale ed entrambi concordano nel continuare a pagare il mutuo, nulla cambia anche a livello di detrazioni. I problemi nascono se uno dei due non intende più pagare. In tal caso, le soluzioni sono diverse. Se le parti sono d’accordo, l’immobile può essere venduto e il mutuo estinto. Oppure, se si ha la liquidità sufficiente, si può estinguere il finanziamento in anticipo e decidere successivamente il destino dela casa.
Un’altra soluzione è che uno dei due coniugi si accolli il mutuo o, in alternativa, è possibile ricorrere a una surroga, trasferendo il mutuo a un’altra banca e, contestualmente, intestare il prestito solo al coniuge che si impegna a continuare nel rimborso delle rate.
Tutte queste soluzioni sono applicabili anche se i cointestatari non hanno alcun vincolo di parentela. Mentre solo per le coppie sposate c’è un’altra strada percorribile se, in sede di separazione, la casa viene assegnata a uno dei due coniugi ma quello che se ne va, per i più svariati motivi, si trova a dover continuare nel pagamento delle rate. In tal caso si può chiedere che l’importo versato per la rata sia detratto dall’assegno di mantenimento mensile.
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