6 set 2018 | 2 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
Tra le diverse tipologie di mutui ipotecari c’è anche il mutuo ‘per costruzione’ o ‘edilizio’, destinato a coloro che intendono costruire ex novo una casa. La principale differenza tra un mutuo per l’acquisto di un immobile già esistente e quello per costruzione è che, nel primo caso, il prestito viene erogato in un’unica soluzione, mentre nel secondo ad avanzamento lavori, cioè in modo graduale.
Normalmente la prima tranche viene liquidata una volta realizzate le fondamenta, il resto man mano che la costruzione procede. La banca, prima di erogare le quote, controlla che i lavori vadano avanti regolarmente attraverso l’intervento di un perito che, volta per volta, valuta lo stato dei lavori, attribuendo al tempo stesso un valore all’immobile già costruito. I lavori devono comunque devono essere ultimati entro un tempo limite che generalmente è fissato in tre anni.
L’importo di un mutuo per costruzione di solito non supera l’80% del costo preventivato e la durata del finanziamento, che può variare da banca a banca, oscilla in genere da un minimo di 18 mesi a un massimo di 30 anni. L’ipoteca viene invece iscritta sul terreno sul quale la casa verrà edificata.
Per richiedere un mutuo per costruzione è necessario presentare alla banca, oltre ai documenti d’identità, alla dichiarazione dei redditi e alla busta paga (per i lavoratori dipendenti), necessarie a valutare la capacità di rimborso del richiedente, anche quelli catastali del terreno, la concessione edilizia, i permessi rilasciati dal Comune che autorizzano i lavori e i preventivi delle imprese che effettueranno gli interventi.
Per quanto riguarda infine le agevolazioni fiscali, se la casa in costruzione sarà abitazione principale, si ha diritto ogni anno a una detrazione relativa agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione del 19% su un importo massimo di 2.582,28 euro complessivi, anziché di 4mila come previsto invece per gli interessi legati all’acquisto di un immobile già esistente. La detrazione è inoltre limitata agli interessi passivi effettivamente pagati nell’anno di riferimento.
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