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Come sospendere le rate del mutuo

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Le 3 cose da sapere:

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    Il Fondo di Solidarietà è uno strumento istituito per richiedere la sospensione del mutuo.

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    Il Fondo di Solidarietà è uno strumento istituito per richiedere la sospensione del mutuo.

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    La sospensione consente di bloccare il pagamento delle rate per un massimo di 18 mesi.

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    La sospensione consente di bloccare il pagamento delle rate per un massimo di 18 mesi.

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    La richiesta va inviata alla banca che eroga il mutuo completa di tutta la documentazione.

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    La richiesta va inviata alla banca che eroga il mutuo completa di tutta la documentazione.

La sospensione delle rate del mutuo è una misura di sostegno per i titolari di mutui che si trovano in difficoltà economiche. In Italia, il principale strumento a disposizione è il Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, noto anche come Fondo Gasparrini. Questo fondo consente di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo determinato, offrendo un sollievo temporaneo ai mutuatari in situazioni di disagio.

Mutuo casa: trova il migliore
Mutuo casa: trova il migliore

Sommario

Come funziona il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa

Il Fondo Gasparrini permette ai titolari di mutui per l'acquisto della prima casa, di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a un massimo di 18 mesi. Durante il periodo di sospensione, il fondo si fa carico del 50% degli interessi maturati sulle rate sospese. Inizialmente, il fondo era destinato ai mutui di importo non superiore a 250.000 euro, ma in seguito all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, il limite è stato elevato a 400.000 euro.

Chi può richiedere la sospensione del mutuo

Per accedere al beneficio della sospensione, il richiedente deve trovarsi in una delle seguenti situazioni verificatesi dopo la stipula del contratto di mutuo e nei tre anni precedenti la richiesta.

  • Perdita del posto di lavoro: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo o risoluzione consensuale.
  • Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario: cassa integrazione ordinaria o straordinaria per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi.
  • Morte o riconoscimento di grave handicap: decesso o insorgenza di condizioni di non autosufficienza del titolare del mutuo.

Per sospendere il pagamento delle rate del mutuo ipotecario non è richiesta la presentazione dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) dell’intestatario. Possono accedere al beneficio anche coloro che hanno già usufruito in passato del Fondo di Garanzia Consap (ad esempio nell'ambito dei mutui per under 36) o hanno già sospeso il mutuo, purché siano tornati a pagare le rate da almeno 3 mesi e la durata complessiva della sospensione non superi i 18 mesi.

Come fare richiesta per sospendere il mutuo

La richiesta di sospensione delle rate va presentata alla banca che ha erogato il mutuo, insieme a:

  • un documento d’identità;
  • la lettera di licenziamento o la documentazione relativa alle dimissioni per giusta causa (per i lavoratori che avevano un contratto a tempo indeterminato);
  • una copia del contratto ed eventuali motivazioni dell’interruzione dello stesso (in caso di rapporti di collaborazione continuativa e lavoro a tempo determinato);
  • la certificazione d’invalidità rilasciata dall’apposita commissione Asl territoriale (in caso di handicap grave e non autosufficienza);
  • la domanda per l’accesso al Fondo, scaricabile dal sito di Consap.

La banca provvederà poi a verificare tutti i documenti e inviare la domanda a Consap, che entro 15 giorni solari comunicherà l'ammissione o meno al Fondo di Solidarietà Prima Casa del mutuatario che richiede la sospensione.

Durata della sospensione

La durata della sospensione varia in base all'evento che ha causato la difficoltà economica:

  • 6 mesi: per sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro comprese tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi.
  • 12 mesi: per sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi.
  • 18 mesi: per sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro superiori a 303 giorni lavorativi consecutivi, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di morte/handicap grave del mutuatario.

La sospensione del mutuo per esigenze straordinarie si rivela una misura estremamente utile per i cittadini che non riescono a sostenere mutui dalla durata e dall'entità economica molto elevate. Se vuoi farti un'idea dell'esborso mensile derivante da un nuovo mutuo, il nostro calcolatore online ti permette di capire come si calcola la rata del mutuo e trovare l'offerta più adatta alle tue esigenze per scegliere un finanziamento sostenibile nel tempo.

Mutuo casa: trova il migliore
Pubblicato il 09-08-2019 | Aggiornato il 14-05-2026 | 3 min di lettura | Pubblicato daRedazione Facile.it

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