Come sospendere le rate del mutuo

Sommario
- Come funziona il Fondo di Solidarietà Prima Casa
- Chi può richiedere la sospensione del mutuo
- Come fare richiesta per sospendere il mutuo
- Quante rate possono essere sospese
Per chi si trova in difficoltà con i pagamenti, esiste uno strumento che permette di richiedere la sospensione delle rate del mutuo. Si tratta del Fondo di Solidarietà Prima Casa, istituito nel 2007 per opera del Ministero dell'Economia e gestito da Consap. Il Fondo di Solidarietà è stato allargato anche ai lavoratori autonomi in occasione del decreto legge 18/2020, in seguito allo scoppio della pandemia da Coronavirus. Vediamo come funziona e come fare richiesta per sospendere temporaneamente il mutuo.
Come funziona il Fondo di Solidarietà Prima Casa
Il Fondo di Solidarietà destinato ai mutui per l'acquisto della prima casa, conosciuto anche come Fondo Gasparrini, permette di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo a causa del sopraggiungere di alcuni eventi che colpiscono il titolare del contratto. Il Fondo consente di sospendere le rate sino a un massimo di 18 mesi e rimborsa il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione. Inizialmente la misura era rivolta ai titolari di mutui fino a 250.000 euro, ma in seguito all'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19 il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e il tetto sull'importo del mutuo è stato esteso a 400.000 euro, estensione confermata fino al 22 Dicembre 2022. Ogni cittadino che non riesce a pagare le rate mensili del mutuo può così accedere a un insieme di sostegni economici.
Chi può richiedere la sospensione del mutuo
Per sospendere il mutuo e richiedere l'accesso al beneficio è necessario che dopo la stipula del contratto di finanziamento e nei tre anni precedenti la richiesta di sospensione si sia verificato uno dei seguenti eventi:
- la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
- la cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- il decesso o il riconoscimento di invalidità civile non inferiore all'80%;
- un calo del fatturato di almeno un terzo a causa dell'emergenza sanitaria per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- una sospensione dal lavoro o una riduzione dell'orario lavorativo per almeno 30 giorni;
- gli eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
L’agevolazione si può richiedere solo se l’immobile oggetto del mutuo si configura come abitazione principale ma non di lusso (cioè appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9).
Per sospendere il pagamento delle rate del mutuo ipotecario non è richiesta la presentazione dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) dell’intestatario. Possono accedere al beneficio anche coloro che hanno già usufruito in passato del Fondo di Garanzia Consap (ad esempio nell'ambito dei mutui per under 36) o hanno già sospeso il mutuo, purché siano tornati a pagare le rate da almeno 3 mesi e la durata complessiva della sospensione non superi i 18 mesi.
Come fare richiesta per sospendere il mutuo
La richiesta di sospensione delle rate va presentata alla banca che ha erogato il mutuo, insieme a:
- un documento d’identità;
- la lettera di licenziamento o la documentazione relativa alle dimissioni per giusta causa (per i lavoratori che avevano un contratto a tempo indeterminato);
- una copia del contratto ed eventuali motivazioni dell’interruzione dello stesso (in caso di rapporti di collaborazione continuativa e lavoro a tempo determinato);
- la certificazione d’invalidità rilasciata dall’apposita commissione Asl territoriale (in caso di handicap grave e non autosufficienza);
- la domanda per l’accesso al Fondo, scaricabile dal sito di Consap.
La banca provvederà poi a verificare tutti i documenti e inviare la domanda a Consap, che entro 15 giorni solari comunicherà l'ammissione o meno al Fondo di Solidarietà Prima Casa del mutuatario che richiede la sospensione.
Quante rate possono essere sospese
In genere, la sospensione del mutuo può essere richiesta fino a un massimo di 18 rate mensili, ossia per 18 mesi. Tuttavia, nel caso in cui si richieda di sospendere il mutuo a causa di una sospensione o una riduzione del lavoro per almeno 30 giorni, sono necessarie alcune precisazioni:
- Se la riduzione o la sospensione degli orari lavorativi dura tra i 30 e i 150 giorni consecutivi, le rate possono non essere pagate per 6 mesi;
- Se le stesse situazioni vengono protratte per un arco di tempo compreso tra i 151 e i 302 giorni, la sospensione del pagamento delle rate è pari a 12 mesi;
- Infine, se la durata va al di sopra dei 303 giorni, è possibile usufruire della sospensione del mutuo per tutti e 18 i mesi desiderati. Ovviamente, bisogna attestare la piena corrispondenza ai singoli requisiti tramite la compilazione del modulo citato in precedenza.
La sospensione del mutuo per esigenze straordinarie, dovute o meno alla pandemia da Coronavirus, si rivela una misura estremamente utile per i cittadini che non riescono a sostenere mutui dalla durata e dall'entità economica molto elevate. Se vuoi farti un'idea dell'esborso mensile derivante da un nuovo mutuo, il nostro calcolatore online ti permette di capire come si calcola la rata del mutuo e trovare l'offerta più adatta alle tue esigenze per scegliere un finanziamento sostenibile nel tempo.
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