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Iva agevolata per lavori edili: come funziona

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Le 3 cose da sapere:

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    I lavori edili possono godere di Iva agevolata al 10% e al 4%

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    I lavori edili possono godere di Iva agevolata al 10% e al 4%

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    È applicabile a recupero edilizio, ristrutturazione, restauro e risanamento

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    È applicabile a recupero edilizio, ristrutturazione, restauro e risanamento

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    A stabilirlo è l'Agenzia Entrate nella Guida alle ristrutturazioni del 2018

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    A stabilirlo è l'Agenzia Entrate nella Guida alle ristrutturazioni del 2018

I lavori edili possono godere di Iva agevolata dal 4% al 10%, da dichiarare tramite un’autocertificazione con cui si attesta, sotto la propria responsabilità, che si stanno effettuando alcuni interventi di ristrutturazione per cui si ha diritto di avere l’IVA agevolata. Scopriamo, tramite questa breve guida quando si applica l'iva al 10%, i requisiti ed i documenti necessari.

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Sommario

Quando si applica l'Iva al 10% per lavori edili

L'IVA agevolata al 10% è un'agevolazione che può essere applicata ai lavori edili, come il recupero edilizio, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. Può essere applicata anche all'acquisto di beni, a esclusione delle materie prime e anche dei materiali semilavorati.

La condizione necessaria, naturalmente, è che i lavori siano effettuati a seguito della stipula di un normale contratto di appalto. A stabilirlo è l'Agenzia Entrate ha stabilito nell'apposita Guida alle ristrutturazioni del 2018. L'agenzia, in particolare, stabilisce che l'Iva agevolata viene applicata sulla prestazione del servizio e, in alcuni casi, anche sulla cessione stessa dei beni.

Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'abitazione, l’Iva si riduce al 10%. In merito ai beni, invece, l’agevolazione sussiste solo se questi ultimi vengono ceduti all'interno del regolare contratto di appalto.

Nel caso dei beni di valore significativo, l’Iva agevolata può essere applicata solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. L'agevolazione si applica sul gap tra il valore totale della stessa prestazione e quello dei beni.

Ad esempio, se per una ristrutturazione edilizia si spende 10.000 euro, 4.000 per la manodopera e 6000 per i beni significativi, come ad esempio i sanitari, l’Iva agevolata al 10% sarà applicata alla differenza tra il costo totale dei lavori, ovvero 10000 euro e quello dei beni, ovvero 6000. Insomma, l'Iva si applicherà sulla somma pari a 4.000 euro.

I beni significativi sono:

  • gli ascensori e i montacarichi,
  • gli infissi,
  • le caldaie,
  • i videocitofoni,
  • i condizionatori e gli apparecchi per il riciclo dell'aria
  • i sanitari e la rubinetteria,
  • l'impianto di sicurezza.

Al contrario, l'Iva agevolata al 10% non è applicabile quando:

  • i materiali e i beni siano forniti da un soggetto differente dall'impresa appaltatrice dei lavori,
  • i materiali o i beni siano comprati dal committente.

Invece, quando si parla di un recupero edilizio c'è sempre la possibilità di applicare l'Iva al 10% senza deroghe.

Iva al 10% per le ristrutturazioni: documenti richiesti

Per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal bonus ristrutturazione e l'applicazione dell'iva al 10% e al 4% occorre presentare una documentazione precisa e articolata. Innanzitutto occorre l’autocertificazione che attesta l'applicabilità dell'agevolazione. Per ogni tipo di intervento, quindi, va allegata e presentata la dichiarazione Iva agevolata con i relativi documenti.

Per l'iva agevolata al 4%, prevista nel caso di lavori di ristrutturazione della prima casa occorrono i seguenti documenti:

  • l'eventuale copia della concessione edilizia,
  • la copia dell'atto<
  • la copia del documento e del codice fiscale
  • l'autocertificazione dell'Iva agevolata al 4%

Nel caso l'Iva agevolata al 4% sia applicata alla ristrutturazione di un fabbricato rurale abitabile, i documenti sono esattamente gli stessi.

Per l'applicazione dell'Iva agevolata al 10%, ovvero nel caso di lavori sulla seconda casa o successive e per la fornitura dei beni finiti, ovvero gli infissi, le porte, la caldaia, i sanitari, occorre presentare gli stessi documenti, con l'autocertificazione per l'Iva al 10% anziché al 4%. Lo stesso discorso vale anche per l'applicazione dell'Iva al 10% nel caso di ristrutturazione edile, restauro e risanamento, anche se in questo caso occorre anche la DIA, ovvero la Denuncia Inizio Attività, correttamente intestata a chi acquista. La DIA è necessaria anche per l'applicazione dell'Iva agevolata al 10% nel caso di interventi di manutenzione straordinaria.

Iva agevolata: modello autocertificazione

Se si ha diritto all'applicazione dell'IVA agevolata, occorre consegnare a chi esegue i lavori l'autocertificazione con cui si dichiara di godere di questo diritto. Sul web si trovano diversi modelli fac-simile sia per la prima casa, sia per l'applicazione dell'agevolazione sui beni finiti, sia per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che per la ristrutturazione edilizia vera e propria.

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