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Ecobonus 110: interventi trainanti e interventi trainati

mutui guide ecobonus 110 interventi trainanti e trainati

Le 3 cose da sapere:

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    Ne beneficiano i lavori effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021

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    Ne beneficiano i lavori effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021

  2. 2

    Si possono detrarre anche le spese necessarie alla realizzazione dei lavori

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  3. 3

    Vale per prime e seconde case non di lusso

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Sommario

Interventi Trainanti e Trainati: cosa sono

L'Ecobonus 110% permette di risparmiare sugli interventi destinati a edifici residenziali, per migliorare le prestazioni energetiche e tutelare l'ambiente. In pratica, le spese sostenute per questo genere di interventi, possono essere detratte in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 110% sia in termini Irpef che Ires. In alternativa, lo sgravio può essere immediatamente sfruttato attraverso la formula dello sconto in fattura da parte della ditta che si occupa dei lavori oppure attraverso la cessione del credito a un soggetto terzo come una banca, un privato oppure una società. Per poter fruire di questo incentivo, molto importante in termini economici, è necessario però eseguire determinati lavori trainanti e trainati. La normativa che regola l'Ecobonus richiede, tra i vari vincoli previsti, soprattutto quello di effettuare determinati lavori per migliorare le prestazioni energetiche. Un recente chiarimento, a tal proposito, è stato inserito nella Legge Bilancio 2021. La principale differenza tra queste due tipologie di interventi è abbastanza rilevante in quanto i lavori trainanti accedono direttamente al bonus del 110%. Invece, gli interventi trainati permettono di fruire di questa detrazione soltanto nel caso in cui vengono congiuntamente eseguiti ad almeno uno degli interventi trainanti previsti.

Interventi Trainanti: quali sono

Per interventi trainanti si intendono i seguenti lavori:

  • isolamento termico delle superfici
  • coibentazione del tetto
  • interventi su parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
  • interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari ubicate in edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendenti.

Isolamento termico delle superfici

L'intervento destinato a migliorare l'isolamento termico deve essere effettuato su superfici opache verticali, orizzontali oppure inclinate. Le superfici devono interessare l'involucro dell’edificio e avere un'incidenza almeno pari al 25%. Un classico esempio di intervento per migliorare l'isolamento termico è quello del cappotto.

Coibentazione del tetto

La coibentazione del tetto è un intervento che permette di isolare la struttura dall’ambiente esterno migliorando, in questo modo, le prestazioni energetiche. La normativa mette insieme l'isolamento termico delle superfici opache e la coibentazione del tetto come se fossero un unico intervento per quanto riguarda il calcolo delle spese massime detraibili. In particolare è prevista una spesa massima pari a 50.000 euro nel caso di edifici unifamiliari oppure per unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari ma indipendenti con accessi autonomi dall'esterno. La spesa massima diventa pari a 40.000 euro moltiplicata per il numero di unità immobiliari all'interno di un condominio che dispone fino a un massimo di 8 unità. La spesa diventa pari a 30.000 euro se invece il numero di unità immobiliari del condominio è superiore a 8.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione

Per questo genere di intervento il limite di spesa è pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare che fa parte di un condominio fino a un massimo di 8 unità. Se invece il condominio è più grande, allora il limite di spesa per ogni singola unità, è pari a 15.000 euro sempre da moltiplicare per il numero complessivo.

Interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari ubicate in edifici plurifamiliari

Un aspetto importante della normativa che deve essere assolutamente soddisfatto per poter accedere all'Ecobonus, è che tutti gli interventi devono essere eseguiti su edifici unifamiliari. Se invece, l'unità immobiliare si trova all'interno di un condominio, è necessario che questa sia funzionalmente indipendente. In pratica non deve esserci un sistema di riscaldamento condiviso e soprattutto deve disporre di una o più accessi indipendenti verso l'esterno. Se l'unità immobiliare non è indipendente da questo punto di vista, per poter fruire dei vantaggi nel Ecobonus 110% è necessario che l'intero condominio prenda in considerazione questa opportunità, prevedendo almeno uno degli interventi trainanti appena descritti come, ad esempio, l'isolamento termico di almeno il 25% dell'intera superficie che rappresenta l'involucro.

Interventi Trainati: quali sono

Per accedere all'Ecobonus i lavori considerati interventi trainati sono:

  • efficientamento energetico di tutte le unità immobiliari presenti in un condominio
  • acquisto e posa di schermature solari
  • abbattimento di barriere architettoniche
  • acquisto e installazione di micro-generatori per sostituirli a impianti già presenti
  • installazione infrastrutture per ricarica in edifici di veicoli elettrici
  • installazione impianti solari fotovoltaici con annesso sistema di accumulo.

Interventi trainati: come dimostrare inizio e fine lavori

Per poter ottenere i benefici delle Ecobonus 110% per gli interventi trainati previsti, è necessario dimostrare la data di inizio e fine lavori. Per fare questo, è sufficiente ottenere dalla ditta che si è occupata dell'esecuzione dei lavori, un'attestazione. In questo documento deve essere esposta in maniera chiara, sia la data d'inizio che quella di fine dei lavori con tanto di fattura di acconto e di saldo. Ovviamente, nel caso in cui i vari interventi sono stati effettuati da imprese differenti bisognerà richiedere a ognuna di queste la certificazione. Questo aspetto è molto importante in quanto, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito con apposite note, che gli interventi trainati per poter essere inseriti nella detrazione fiscale prevista, devono essere svolti durante l’esecuzione lavori trainanti. In pratica, se è stato effettuato un lavoro trainante come la realizzazione di un cappotto termico per l'isolamento necessario, e soltanto successivamente alla fine di questo intervento sono stati previsti alcune tipologie di lavori che rientrano nella categoria di quelli trainati, quest'ultimi non potranno fruire del 110% di sgravio fiscale ma di altre aliquote. Questo significa che quando si presenta l'intera documentazione occorre anche allegare la dichiarazione dell'impresa.

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