2 lug 2019 | Pubblicato da Daniela D.
I mutui acquisto prima casa danno diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, a una detrazione pari al 19% sugli interessi passivi versati nell’anno di imposta. Per beneficiare di questa agevolazione è però necessario rispettare alcuni requisiti.
Vediamo come funziona la detrazione nelle situazioni più comuni e cosa accade se l’immobile acquistato con il mutuo è affittato a terzi.
Per capire come si regolano alcuni casi particolari è giusto conoscere come funziona la detrazione degli interessi passivi del mutuo in linea generale. La detrazione degli interessi passivi del mutuo nella misura del 19% si applica su una somma massima di 4.000 euro. Questo significa che il beneficio fiscale massimo non potrà superare i 760 euro. Per ciò che riguarda i requisiti per accedere all’agevolazione, è stabilito che l’immobile acquistato debba essere adibito ad abitazione principale del suo proprietario, che deve essere anche l’intestatario del mutuo, entro un anno dall’acquisto.
È necessario cioè che chi ha acceso il mutuo per la casa ne resti anche il proprietario (e non la intesti quindi a un’altra persona) e la utilizzi come abitazione di residenza. Se proprietario e intestatario del mutuo coincidono, è possibile detrarre gli interessi passivi del mutuo anche se la casa è concessa in uso ai figli o al coniuge, purché non sia loro intestata, altrimenti il requisito base viene meno.
Su questo requisito si possono misurare tutti gli altri casi particolari per capire quando, e se, si ha diritto alla detrazione. Nel caso ad esempio di un immobile acquistato attraverso un mutuo bancario e affittato a terzi, non è possibile beneficiare della detrazione finché la casa non diventa residenza principale dell’intestatario del mutuo, e questo deve avvenire entro un anno dall’acquisto.
Si aprono quindi due strade: si continua a pagare il mutuo di una casa data regolarmente in affitto a terzi, percependo il canone di affitto mensile e rinunciando alla detrazione, oppure si decide di interrompere, entro tre mesi dall’acquisto dell’immobile, il contratto di locazione, con notifica di sfratto agli inquilini, e si trasferisce lì la propria residenza in modo da far coincidere entro un anno dall’acquisto le figure del proprietario dell’immobile, del residente e dell’intestatario del mutuo casa.
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