Separazione, chi paga da solo il mutuo può chiedere il 50% all’ex coniuge


Dopo la separazione, il coniuge che continua a pagare per intero il mutuo cointestato può chiedere all’ex partner il rimborso del 50% delle somme versate, salvo diversi accordi o disposizioni giudiziali. A stabilirlo è una recente sentenza del Tribunale di Salerno, che chiarisce i diritti di chi si fa carico da solo delle rate del finanziamento dopo la fine del matrimonio.
Quando scatta il diritto al rimborso, quali sono le eccezioni e come funziona l’onere della prova? Facile.it, leader nel confronto dei mutui online, vi spiega cosa prevede la sentenza e quali sono le regole da conoscere.
- Dopo la separazione, chi paga da solo il mutuo cointestato può chiedere all’ex coniuge il rimborso del 50% delle rate versate.
- Il rimborso può essere escluso se esiste un accordo di accollo oppure se il giudice ha stabilito che il pagamento del mutuo rientri negli obblighi di mantenimento.
- Chi contesta il rimborso deve dimostrare l’esistenza di un diverso accordo o di una specifica disposizione giudiziale: semplici dichiarazioni non sono sufficienti.
Sommario
Mutuo cointestato dopo la separazione: cosa cambia
Quando un matrimonio finisce, la gestione della casa familiare e delle relative spese diventa spesso conflittuale, sia tra coniugi che in caso di un mutuo cointestato a coppie non sposate.
Una recente sentenza del Tribunale di Salerno chiarisce però un principio importante: dopo la separazione, il coniuge che continua a pagare da solo l’intera rata del mutuo può chiedere all’ex partner la restituzione della metà di quanto versato.
Le regole dei mutui cointestati, però, non sono assolute. Il rimborso può infatti essere escluso se esiste un diverso accordo tra le parti, oppure se il giudice ha stabilito che il pagamento integrale del mutuo rappresenta una forma di mantenimento per i figli o per l’ex coniuge.
Il punto focale è il cambiamento dei rapporti economici dopo la separazione: venuta meno la solidarietà coniugale, il mutuo torna a essere un’obbligazione condivisa tra due soggetti distinti, con il diritto di rivalsa per chi sostiene da solo l’intero esborso.
Quando scatta il diritto al rimborso nei mutui cointestati
Il diritto a ottenere dall’ex coniuge la propria quota delle rate pagate non riguarda l’intera durata del finanziamento, bensì decorre dall’avvenuta separazione. Le somme versate durante il matrimonio, infatti, rientrano fra i doveri di contribuzione e assistenza materiale previsti dall’articolo 143 del Codice civile e, in linea generale, non possono essere richieste indietro.
La situazione cambia dopo la separazione. Se uno dei due coniugi continua a pagare integralmente le rate, magari per evitare conseguenze sulla casa o sul rapporto con la banca, può maturare un credito nei confronti dell’altro cointestatario.
Ad esempio, con una rata mensile di 800 euro, il coniuge che dopo la separazione sostiene da solo l’intero pagamento può chiedere all’ex partner 400 euro per ciascuna rata, salvo che sussistano accordi o disposizioni giudiziali differenti.
I casi in cui il rimborso delle rate non è dovuto
Il principio della divisione al 50% può essere superato in presenza di specifiche circostanze. In particolare, il rimborso può non essere dovuto quando:
- esiste un accordo di accollo con cui uno dei due coniugi assume integralmente il debito senza prevedere successive richieste di rimborso;
- il giudice della separazione ha stabilito che il pagamento del mutuo da parte di uno dei coniugi rappresenti, in tutto o in parte, una forma di mantenimento per i figli o per l’ex partner.
Cosa succede nel caso di mutuo cointestato? Nella causa esaminata dal Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1657 del 16 marzo 2026, non è stata riconosciuta l’esistenza di un simile accordo. La separazione, infatti, non prevedeva che il marito dovesse sostenere integralmente le rate del mutuo. In assenza di una disposizione precisa o di un accordo scritto, resta quindi applicabile il principio della ripartizione tra i due coobbligati.
Onere della prova: come dimostrare il diritto al rimborso
La sentenza sottolinea anche l’importanza dell’onere della prova. Non è sufficiente affermare che, durante la separazione, uno dei coniugi avesse manifestato la volontà di farsi carico dell’intero mutuo: per escludere il diritto al rimborso servono elementi concreti che dimostrino l’esistenza di un diverso accordo o di uno specifico obbligo stabilito dal giudice.
Nel caso esaminato, le dichiarazioni rese dalla ex moglie durante l’udienza non sono state ritenute sufficienti a provare che il marito avesse assunto definitivamente l’intero debito. In assenza di una previsione chiara nell’atto di separazione, quest’ultimo ha quindi potuto chiedere la restituzione delle somme anticipate, arrivando a ottenere un decreto ingiuntivo.
La regola emersa nella sentenza è chiara: chi sostiene per intero le rate dopo la separazione può chiedere all’altro la propria quota, mentre spetta a chi contesta il rimborso dimostrare l’esistenza di un accordo di accollo o una specifica disposizione sul mantenimento.
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