Detrazioni fiscali: pari al 19% di quanto pagato per gli interessi passivi
Detrazioni fiscali: pari al 19% di quanto pagato per gli interessi passivi
Come avviene : è necessario compilare appositamente il modello 730
Come avviene : è necessario compilare appositamente il modello 730
Documenti: occorre contratto, atto d'acquisto, totale interessi e quota residua
Documenti: occorre contratto, atto d'acquisto, totale interessi e quota residua
I contribuenti che hanno stipulato un mutuo ipotecario per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione della prima casa, cioè l’abitazione nella quale si vive abitualmente e nella quale si ha la residenza anagrafica, possono detrarre ai fini del calcolo Irpef gli interessi passivi pagati sul mutuo, oltre che le spese e gli oneri detraibili accessori legati al mutuo stesso come: le commissioni versate per l’intermediazione bancaria, gli oneri fiscali, le spese di istruttoria e di perizia, le spese notarili, le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
L’entità della detrazione è pari al 19% di quanto pagato per gli interessi passivi, per le spese e per gli oneri detraibili accessori per un importo massimo di 4.000 euro. Ad esempio: se la spesa è pari a 3.000 euro, si possono detrarre 570 euro (il 19% di 3.000), se la spesa è pari a 4.000 la detrazione è di 760 euro (il 19% su 4.000). Se si sono pagati interessi e oneri per 6.000 euro la detrazione è sempre pari a 760 euro perché va calcolata sull’importo massimo di 4.000 euro.
Ha diritto al beneficio fiscale esclusivamente il titolare del contratto di mutuo che sia anche il proprietario dell’immobile. Se il contratto è cointestato, ad esempio con il coniuge, anche quest’ultimo ha diritto alla detrazione per la parte spettante, cioè il 19% sul tetto massimo di 2.000 euro, a patto che non sia fiscalmente a carico dell’altro coniuge.
Per accedere all’agevolazione è inoltre necessario che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto se il mutuo è stato contratto dopo il 1° gennaio 2001, mentre se il mutuo è stato stipulato tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2000, la residenza deve essere stata presa entro sei mesi dall’acquisto.
Le detrazioni spettano anche se l’immobile è utilizzato come abitazione principale da un familiare o se il titolare del mutuo deve trasferirsi altrove per motivi di lavoro. Nessuna detrazione Irpef è invece prevista per i mutui erogati per l’acquisto della seconda casa.
Per usufruire della detrazione fiscale del 19%, il contribuente (o chi per esso) deve compilare nel modello 730 gli appositi spazi (quadro E, da rigo E7 a rigo E12) indicando le somme pagate per gli interessi passivi, le spese e gli oneri accessori e le “quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione”. Per quanto riguarda il modello Unico, il quadro è l’RP (da rigo RP7 a RP14).
La documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni comprende: il contratto di mutuo, l’atto di acquisto dell’immobile, la certificazione della banca che attesta l’ammontare degli interessi pagati nel periodo di riferimento e la quota capitale residua (in caso di mancato invio della certificazione da parte dell’istituto che ha erogato il mutuo, bisogna richiederla) e quant’altro possa documentare fiscalmente il versamento delle spese e degli oneri accessori.
La documentazione non va allegata al modello 730 (o al modello Unico) ma va conservata ed esibita in caso di controlli successivi da parte del fisco.
Per usufruire delle detrazioni degli interessi fiscali per l'acquisto dell'abitazione principale attraverso un mutuo prima casa, esistono delle condizioni da rispettare: deve trattarsi dell'abitazione principale, non deve rientrare nella categoria immobili di lusso e deve essere ubicata nel Comune nel quale l'acquirente ha residenza.
Se queste condizioni vengono rispettate, l'acquirente dovrà a versare un'imposta di diritto del 2%, l'imposta ipotecaria fissa di 50 euro e l'imposta catastale fissa di 50 euro, ed avrà diritto ad una detrazione del 20% sul prezzo dell'immobile (dal reddito complessivo Irpef), fino a un importo massimo di 300mila euro.
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