Quando e come è possibile rinegoziare la cessione del quinto
21 lug 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
La cessione del quinto è un tipo di finanziamento personale a tasso fisso destinato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ai pensionati. Questa formula ha una durata massima di 120 mesi (dieci anni), mentre il rimborso del debito avviene tramite una trattenuta in busta paga o dalla pensione. L’importo della rata mensile non deve invece superare un quinto dello stipendio o della pensione percepiti.
Quando si può rinegoziare la cessione del quinto
Ma cosa succede se, con il finanziamento in corso, si ha bisogno, per i più svariati motivi, di ulteriore liquidità? Si può chiedere una somma aggiuntiva? La risposta è sì.
La cessione del quinto può essere rinegoziata e, contestualmente, si possono rivedere i termini contrattuali del prestito, ottenendo non solo maggiore liquidità ma anche condizioni migliori. Ad esempio, dal punto di vista degli interessi, delle spese e degli oneri e, in qualche caso, è possibile abbassare l’importo della rata rispetto alla precedente.
Con il rinnovo, si ottiene in pratica un nuovo finanziamento con il quale si estingue il vecchio, mentre la rimanenza si incassa.
Le condizioni per rinnovare il prestito
Per procedere con un rinnovo bisogna però che ci siano le condizioni, tra cui:
- l’aver già restituito, al momento della presentazione della domanda, una certa quota della somma ottenuta in prestito.
- se la richiesta di rinnovo viene presentata da un lavoratore dipendente prossimo alla pensione, il lavoratore dovrà facilmente attendere la quiescenza prima di poter rinegoziare.
Più in dettaglio, la legge (n. 180 del 1950, art. 39) consente di rinegoziare la cessione del quinto solo dopo aver saldato il 40% del piano di rimborso, nel caso in cui il piano abbia una durata da sei a 10 anni. Di conseguenza, se il finanziamento dura 120 mesi, lo si potrà rinnovare solo dopo 48 mesi (quattro anni).
Se, però, il piano di ammortamento ha una durata da due (24 mesi) a cinque anni (60 mesi), il rinnovo è possibile anche dopo due anni, ma a due condizioni:
- il titolare del finanziamento non deve aver mai aver stipulato in precedenza un contratto di cessione del quinto di durata pari a 120 mesi (10 anni);
- il nuovo prestito deve avere obbligatoriamente una durata di 120 mesi
Ecco un esempio per chiarificare la questione: il signor Rossi ha ottenuto un prestito di 6mila euro da rimborsare in cinque anni (60 mesi) con rate da 100 euro mensili (per comodità di calcolo non sono stati considerati gli interessi). Dopo due anni, il signor Rossi deve affrontare una spesa improvvisa e ha bisogno di nuova liquidità. Poiché il piano di rimborso è di cinque anni, può già rinegoziare il finanziamento ottenendo in prestito, supponiamo, 10mila euro. Di questi, una parte serve a estinguere il vecchio debito (pari a 2.600 euro), mentre i restanti 7.400 rimangono a disposizione del signor Rossi, seppure decurtati delle nuove spese da sostenere per la nuova operazione.
Il nuovo contratto dovrà però avere obbligatoriamente una durata di 120 mesi.
A cosa si deve fare attenzione
Detto questo, vediamo quali sono gli aspetti ai quali bisogna prestare attenzione in caso di rinnovo.
- Primo: visto che il vecchio prestito viene estinto in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, è bene farsi consegnare dalla banca il conteggio estintivo che contiene tutte le spese legate alla rinegoziazione, tra le quali la penalità da pagare (in genere l’1% del debito residuo) per l’estinzione anticipata.
- Secondo: altrettanto importante è sapere a quanto ammontano le spese di istruttoria necessarie ad aprire la nuova pratica
- Terzo: non vanno dimenticati infine i ratei della polizza assicurativa già versati, legati al prestito precedente, che devono quindi essere rimborsati al titolare del finanziamento in un’unica soluzione.
Giornalista professionista, collabora da diversi anni con il Sole 24 Ore (Casa24Plus, Mondo Immobiliare). In passato ha lavorato, tra gli altri, per Tempo Economico e Tgcom.
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