22 feb 2023 | 2 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
Se si estingue un mutuo in anticipo, quali sono i costi da affrontare?
La Corte di Giustizia europea ha fatto chiarezza su una clausola standard applicata da una banca austriaca nei contratti di mutuo.
Su cosa il mutuatario può ottenere il rimborso delle spese e quando invece un rimborso non è possibile?
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Con l’estinzione anticipata di un mutuo, le spese di gestione che non dipendono dalla durata del finanziamento non sono rimborsabili nemmeno in misura proporzionale. Il rimborso proporzionale spetta solo relativamente agli interessi e alle spese legate alla durata del credito.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea alla quale si è rivolta la Corte Suprema austriaca, chiamata in causa da un’associazione dei consumatori.
La vicenda riguarda, appunto, un caso austriaco ma la sentenza può avere ripercussioni anche in Italia, in quanto chiama in causa una direttiva europea valida anche nel nostro Paese.
L’associazione dei consumatori si è rivolta ai giudici austriaci appellandosi alla direttiva 2014/17 che regola i contratti di credito ipotecario.
Tale direttiva, in caso di estinzione anticipata, prevede l’obbligo per gli Stati dell’Unione di garantire al mutuatario il diritto a una riduzione delle spese totali del finanziamento relativamente agli interessi e alle spese dovute per la durata residua del contratto.
Secondo l’associazione, però, il ‘mutuatario austriaco’ avrebbe avuto il diritto a essere risarcito proporzionalmente anche delle spese indipendenti dalla durata del finanziamento. La Corte Suprema austriaca, a sua volta, ha girato il quesito alla Corte di Giustizia Ue, per verificare la legittimità della clausola standard applicata dalla banca austriaca, che esclude dalla riduzione i costi indipendenti dalla durata del credito.
I giudici di Lussemburgo hanno chiarito che la clausola applicata dalla banca austriaca non è in contraddizione con la direttiva 2014/17.
Questo perché il diritto alla riduzione, in caso di estinzione del debito prima della scadenza naturale, punta ad adeguare il contratto di credito “in funzione delle circostanze del rimborso anticipato”. Perciò, tale diritto non include quelle spese che, indipendentemente dalla durata contrattuale, sono in capo al consumatore e a favore “sia del creditore sia di terzi per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.
In conclusione, il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e delle spese connesse alla durata del contratto, ma non a quelle che sono indipendenti dalla durata stessa nemmeno in misura proporzionale.
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