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No alle agevolazioni fiscali sul preliminare per i mutui under 36

Pubblicato il 25-10-2021 | Aggiornato il 24-01-2023 | 2 min di lettura | Pubblicato da
castiglia masella
Castiglia Masella
mutui news no alle agevolazioni fiscali sul preliminare per i mutui under 36

L’esenzione dal versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, previste dal Decreto Sostegni bis a favore dei giovani under 36 che vogliono comprare la loro prima casa non si può applicare in fase di stipula e registrazione di un contratto preliminare (compromesso) che prevede il pagamento di acconti e caparra. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate: un giovane che intende acquistare l’abitazione principale, chiede se è possibile usufruire dell’esenzione anche per l’imposta di registro proporzionale da versare per caparra e acconti.

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Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa contenuta nell’art. 64 del DL n. 73/2021, ha spiegato che in fase di contratto preliminare l’imposta di registro deve essere versata.

Solo dopo la stipula definitiva dell’atto di compravendita, cioè dopo l’effettivo trasferimento di proprietà, "nel caso in cui l'imposta proporzionale corrisposta per la caparra e per gli acconti di prezzo risulti superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare".

Vale a dire che si può chiedere il rimborso della differenza tra l’imposta versata in fase di contratto preliminare e l’imposta pagata per il contratto di acquisto definitivo.

L’istanza di rimborso va presentata entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo.

Cosa dice la norma

La norma prevede che l’esenzione si applichi nel caso di "atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione".

Il contratto preliminare è invece un accordo nel quale le parti si impegnano alla stipula successiva di un contratto di compravendita, indicandone le condizioni, ma non ha effetti reali sul passaggio di proprietà.

I requisiti richiesti dal DL Sostegni bis

Ricordiamo che in base a quanto previsto dal Decreto Sostegni bis, possono accedere all’agevolazione fiscale i giovani con meno di 36 anni che intendono acquistare l’abitazione, con un Isee (Indicatore situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro. L’immobile che si acquista non deve inoltre essere classificato come di lusso o di pregio, cioè appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9.

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