9 lug 2018 | 2 min di lettura | Pubblicato da Daniela D.
La richiesta di un mutuo da parte di una coppia non sposata è oggi una realtà molto comune e diffusa, perché sempre più persone scelgono di progettare una vita insieme senza necessariamente passare per il matrimonio. Dal punto di vista pratico, un mutuo cointestato a coppie non sposate ha creato in passato alcune difficoltà, almeno fino alla legge Cirinnà (76/2016), che ha introdotto importanti novità sul tema.
Fino al 2016 acquistare casa insieme senza essere sposati trovava diversi ostacoli sia dal punto di vista delle detrazioni fiscali che dal punto di vista dei diritti sull’abitazione in caso di separazione. Non era possibile, da semplici conviventi, scegliere un regime patrimoniale di comunione dei beni, perciò per avere entrambi la proprietà sulla casa l’unica soluzione era la cointestazione dell’abitazione. Nel caso di un mutuo acquisto i problemi sorgevano se non era possibile partecipare entrambi al pagamento delle rate, situazione piuttosto comune. Per una coppia monoreddito non sposata la soluzione migliore era l’intestazione del mutuo a una sola persona, così da poter beneficiare anche delle detrazioni fiscali abbinate agli interessi passivi. Soluzione che però lascia fuori la questione dei diritti in caso di separazione per uno dei due conviventi.
Le novità apportate dalla legge Cirinnà sono significative non solo per chi stipula un contratto di unione civile, che include la comunione dei beni superando di fatto ogni difficoltà sull’argomento, ma anche per i conviventi di fatto, ai quali il decreto offre nuovi diritti. La disciplina sulle convivenze di fatto prevede la possibilità di regolare tutto ciò che riguarda la questione patrimoniale attraverso un contratto di convivenza che specifichi la scelta tra comunione e separazione dei beni, un passaggio fortemente consigliato per superare la questione della cointestazione del mutuo e dei diritti reciproci. Il contratto può essere redatto in atto pubblico o privato, di fronte a un notaio o a un avvocato (articoli 50 e 51 della legge).
Sempre per quanto riguarda l’abitazione, una novità non da poco è che, indipendentemente dalla firma di un contratto, per una coppia convivente e quindi parte dello stesso nucleo familiare è previsto che alla morte del proprietario dell’abitazione il convivente superstite conservi il diritto di abitare nella casa comune a partire da due anni e fino a cinque in base alla durata della convivenza. In caso di figli minori o disabili il periodo minimo di diritto alla permanenza si alza a tre anni (articolo 42).
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