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Agevolazioni prima casa senza residenza: a chi spettano

Pubblicato il 26-03-2019 | Aggiornato il 26-05-2026 | 2 min di lettura | Pubblicato da
eleonora d angelo
Eleonora D'angelo
mutui news agevolazioni prima casa senza residenza a chi spettano

Chi acquista la prima casa può sfruttare le relative agevolazioni statali purché vi stabilisca la residenza principale o risulti residente o lavoratore nel Comune in cui si trova l’immobile. Oltre alla residenza però, o alle questioni inerenti l’attività lavorativa, è necessario possedere altri requisiti di legge. Ecco a chi spettano le agevolazioni prima casa con o senza residenza e come usufruirne.

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Riduzione dell’imposta di registro o riduzione dell’Iva sono solo alcune delle agevolazioni che spettano a chi acquista la prima casa. Gli acquirenti di immobili da adibire ad abitazione principale godono infatti di mutui vantaggiosi e di ulteriori benefici statali. Fra questi basti ricordare le varie esenzioni dal pagamento dei tributi catastali, delle tasse ipotecarie e dall’imposta di bollo. Chi sono gli aventi diritto delle agevolazioni prima casa? Per saperlo abbiamo consultato il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Innanzitutto le agevolazioni prima casa spettano tanto nel caso in cui si sia effettivamente residenti nell’immobile acquistato, quanto nel caso in cui si viva in un immobile diverso, purché lo stesso si trovi nel medesimo Comune in cui è situata la prima casa. Si parla in questo caso di agevolazioni prima casa senza residenza. Le agevolazioni prima casa senza residenza sono applicabili altresì a tutti soggetti che, pur non vivendo nel Comune in cui è situata la prima casa, vi svolgono un’attività lavorativa. Tuttavia, quello della residenza non è l’unico requisito per poter accedere agli aiuti statali.

L’Agenzia delle Entrate informa che le agevolazioni prima casa spettano solo a chi, oltre a quanto già detto riguardo alla residenza, acquista immobili che rientrano in una delle seguenti categorie catastali: A/2 (immobili di tipologia civile); A/3 (immobili di tipologia economica); A/4 (case popolari); A/5 (case ultra popolari); A/6 (immobili rurali); A/7 (case in villino); A/11 (case tradizionali locali). I benefit non spettano, al contrario, per acquistare immobili di categoria A/1 (case signorili), A/8 (ville di lusso) e A/9 (dimore storiche o artistiche).

Inoltre, al fine di poter usufruire dei benefici, l’acquirente non deve godere della proprietà né dell'usufrutto, uso o nuda proprietà di immobili, anche del coniuge, situati nel Comune in cui si trova la prima casa né altrove sul territorio nazionale. Da tre anni circa, sempre in base a quanto riportato dalle Entrate, le agevolazioni prima casa spettano anche ai già proprietari di immobili acquistati sfruttando i benefici, ma solo a patto che provvedano alla vendita dell’immobile già posseduto entro 12 mesi dal nuovo acquistato.

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