Il pignoramento è l'atto che dà avvio all'espropriazione forzata dei beni del debitore insolvente. L'atto viene autorizzato dall'ufficiale giudiziario su richiesta del creditore e, dal momento in cui viene pronunciato, impedisce al debitore di disporre dei beni ai quali si applica.
Il pignoramento è disciplinato dalle norme contenute negli articoli 491-497 del Codice di procedura civile. Prima di poter pignorare i beni del debitore è necessario che gli sia notificato un atto di precetto, a seguito dell'inadempimento di un credito tutelato da un titolo esecutivo. Se il debitore non adempie la propria obbligazione nei termini indicati nell'atto di precetto, l'ufficiale giudiziario può autorizzare l'inizio della procedura di espropriazione forzata. La notifica dell'espropriazione forzata deve avvenire entro 90 giorni da quella del precetto.
Pignorando i beni del debitore, questi vengono vincolati alla soddisfazione dei creditori. Il debitore può rimanerne in possesso ma non può compiere atti che ne pregiudicano il valore (ad esempio, non può danneggiare, distruggere o sottrarre i beni pignorati). L'eventuale vendita dei beni pignorati è nulla e non ha effetti nei confronti dei creditori.
L'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario deve contenere la richiesta al debitore di dichiarare la propria residenza o il proprio domicilio presso la cancelleria del tribunale. L'atto deve anche contenere l'avvertimento che il debitore può scegliere di risarcire il creditore attraverso una somma di denaro comprensiva degli eventuali interessi maturati e delle spese a suo carico. Nel caso in cui il debitore accetti di convertire il debito in denaro è tenuto a presentare un'apposita istanza presso la cancelleria del tribunale e, contestualmente, a depositare una somma pari a un quinto del debito.
Nei casi più estremi, chi richiede un finanziamento o dispone di un conto in banca, potrebbe andare incontro a questa tipologia di espropriazione forzata. Pensiamo ad esempio al pignoramento sulla cessione del quinto o al pignoramento sul conto corrente.
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