Il protesto è un atto pubblico che attesta il rifiuto del debitore di pagare o di accettare una cambiale o un assegno che il creditore ha presentato per l'incasso.
Le norme che disciplinano questo istituto giuridico sono contenute in due diversi provvedimenti legislativi: nel caso delle cambiali la norma di riferimento è il Regio Decreto n. 1669/1933, mentre nel caso degli assegni la normativa è contenuta nel Regio Decreto n. 1736/1933.
A farsi carico della pubblicità dei protesti è la Camera di Commercio, in base a quanto disposto dalla Legge n. 235/2000. La Camera di Commercio deve provvedere, entro 10 giorni da quando ha ricevuto l'informazione, ad aggiornare il registro informatico dei protesti.
Il creditore che voglia esercitare il diritto di regresso relativamente a una cambiale o a un assegno in suo possesso deve rivolgersi a uno degli soggetti abilitati per legge a provvedere: un notaio, l'ufficiale giudiziario competente per territorio oppure il segretario comunale in caso di assenza o di impedimento degli altri soggetti.
Il creditore è tenuto a consegnare il titolo esecutivo all'ufficiale levatore che dovrà presentarsi presso il domicilio del debitore. In caso di mancata accettazione del titolo o di rifiuto al pagamento da parte del debitore, l'ufficiale giudiziario accerterà quanto avvenuto e provvederà alla levata del protesto. Il creditore può richiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario una volta che sia trascorso il termine di presentazione del titolo.
Una volta che il titolo è stato protestato scattano le procedure previste contrattualmente in caso di inadempimento del debitore. Il debitore inadempiente potrebbe ad esempio essere tenuto a pagare gli interessi di mora o potrebbe subire il pignoramento dei propri beni. L'iscrizione presso il registro dei protestati dura 5 anni e può essere rimossa su richiesta del debitore in caso di pagamento del titolo protestato, dopo che sia trascorso un anno dall'iscrizione e che il debitore non sia stato soggetto ad altri protesti.
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