10 feb 2023 | 2 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
Quando si eredita un immobile, con esso si ereditano anche le agevolazioni fiscali di cui beneficiava il precedente proprietario.
Le cose cambiano se la casa viene data in affitto o in comodato d’uso.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 594/2022 del dicembre scorso.
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La domanda è stata posta da un cittadino entrato in possesso per legittima successione di un immobile su cui in passato erano stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria che, di conseguenza, avevano dato diritto al genitore defunto di beneficiare delle relative detrazioni fiscali.
Nell’interpello, l’istante precisava di essere unico erede e intestatario di tutte le utenze ma anche che l’abitazione era stata data in uso al figlio studente e che lo stesso (immobile) era stato parzialmente e temporaneamente affittato.
Secondo l’istante, avendo ereditato sia i debiti sia i crediti del genitore, sarebbe illogico "non potere beneficiare delle residue rate di detrazione, essendo le stesse un credito a lui spettante”.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver premesso che nell’interpello non era stata specificata la natura dei lavori realizzati, ha dato una risposta di più ampio respiro, valida per tutti i bonus edilizi.
Gli eredi – ha chiarito l’AdE – hanno sì il diritto di sfruttare le quote residue delle detrazioni ma a patto di conservare la "detenzione materiale e diretta del bene" come previsto dalla circolare n. 28 del 25 luglio 2022.
Tale condizione, secondo l’Agenzia, è indispensabile se si vuole mantenere il diritto ai bonus.
Nel caso preso in esame, la detenzione materiale e diretta del bene è venuta meno sia quando l’immobile è stato dato in uso al figlio sia quando è stato dato in locazione.
A queste condizioni, infatti, l’erede perde il diritto a usufruire delle detrazioni residue per tutto il tempo della durata del contratto d’affitto o della durata dell’uso.
Più in particolare, il diritto è sospeso per tutti gli anni in cui l’immobile è dato in uso o in locazione. Se, ad esempio, l’abitazione viene affittata anche solo per sei mesi, l’agevolazione viene sospesa per tutto il relativo anno.
La regola vale sia per gli affitti di lunga durata, sia per quelli brevi, sia in caso di locazione parziale.
La sospensione del diritto a usufruire dei bonus restanti cessa solo alla scadenza del contratto d’affitto e, dall’anno successivo, l’erede potrà tornare a usufruire delle detrazioni spettanti al defunto.
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