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Cassazione: ancora un no all’esenzione Imu se in un immobile non si risiede davvero

Pubblicato il 14-01-2021 | Aggiornato il 26-05-2026 | 2 min di lettura | Pubblicato da
castiglia masella
Castiglia Masella
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Ancora un brutta notizia per quei coniugi che hanno fissato la residenza in comuni diversi (ad esempio, uno dei due nella casa in città e l’altro nella seconda casa) al fine di eludere l’Imu. La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sulla questione con l’ordinanza n. 28534 del 15 Dicembre 2020, ribadendo che, affinché le agevolazioni fiscali valide per le abitazioni principali abbiano effetto, come appunto l’esenzione Imu, bisogna che i due coniugi convivano abitualmente e abbiano la residenza anagrafica nello stesso immobile.

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Il caso esaminato risale al 2010 e riguarda due coniugi che avevano ricevuto un avviso di accertamento Ici, l’imposta poi sostituita dall’Imu, da parte del Comune.

La Suprema Corte, ancora una volta, ha dato ragione al Comune proseguendo nell’orientamento tracciato da altre precedenti sentenze.

La prima (n. 18096 del 5 Luglio 2019) specificava che le agevolazioni fiscali Ici per la prima casa possono essere riconosciute solo se nell’immobile in questione risiede l’intero nucleo familiare e non solo uno dei due coniugi.

Nella seconda sentenza, la n. 4166 di Febbraio 2020, la Corte ha poi stabilito che, anche ai fini Imu, è possibile accedere all’esenzione solo se nell’abitazione principale vivono abitualmente tutti i componenti della famiglia, che lì devono anche risiedere anagraficamente.

La terza ordinanza (n. 20130 del 30 Settembre 2020) arriva alle stesse conclusioni e cioè che per essere esonerati dal pagamento dell’Imu per un determinato immobile, in quell’immobile è necessario avere la residenza e, al tempo stesso, viverci abitualmente.

L’orientamento della Cassazione va quindi nella direzione opposta a quanto stabilito dalla circolare n. 3/Df del 18 Maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dove si prevede la possibilità di accedere ai benefici anche "nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.".

Come sempre, dunque, basterebbe controllare e verificare se sussistono davvero gli effettivi requisiti o, in alternativa, è il legislatore che dovrebbe ‘metterci una pezza’, chiarendo la questione una volta per tutte.

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