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26 nov 2021 | 2 min di lettura | Pubblicato da Redazione Facile.it

La stipula di un contratto di mutuo, e più in generale di qualsiasi tipologia di contratto, può prevedere anche l'inserimento di una particolare clausola, nota tecnicamente come caparra penitenziale, che rappresenta il corrispettivo da versare nei confronti di una o più parti a titolo di garanzia in caso di recesso unilaterale. Disciplinata dall'articolo 1386 del codice civile, con questa caparra i contraenti si riservano, più nello specifico, la scelta fra inadempimento e il diritto di recedere.

Nella prima ipotesi, se a recedere è chi ha corrisposto la caparra, il risultato sarà la totale perdita della somma. Quando invece il diritto di recesso viene esercitato da chi ha ricevuto la caparra, questi sarà tenuto a restituire il doppio dell'importo o della quantità delle cose fungibili al soggetto adempiente.

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Attraverso questa caparra, pertanto, gli interessati possono quindi stabilire che, nel momento in cui viene perfezionato l'accordo, venga versata una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili, quale prezzo del diritto di recesso, contemplato in favore di uno o entrambi i contraenti.

Per quanto riguarda la forma, bisogna precisare che, come del resto stabilito dalla giurisprudenza maggioritaria, non basta l'inserimento di una clausola generica all'interno del contratto accompagnata dal termine "penitenziale". Infatti, affinché questa caparra possa essere efficace, è necessario che venga espressamente pattuita e accettata dalle parti. Prima della sottoscrizione del contratto è quindi importante accertarsi della corretta forma per non avere spiacevoli sorprese future.

Diversamente della clausola confirmatoria, che tutela i contraenti in caso di mancata esecuzione contrattuale, quella penitenziale vale solo come corrispettivo per l'avvenuto recesso unilaterale. In altri termini, la voce contrattuale non è legata al risarcimento del danno in seguito all'inadempimento.

La caparra penitenziale differisce inoltre dall'omonima multa, ovvero da quella voce contrattuale che prevede la corresponsione di un determinato importo in caso di recesso. Anche se il meccanismo potrebbe sembrare simile, con la multa penitenziale non avviene alcuna dazione di somme di denaro o altri beni fungibili in sede di stipula del contratto.

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