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Superbonus: arriva l'imposta sulle plusvalenze

Pubblicato il 31-10-2023 | Aggiornato il 25-05-2026 | 2 min di lettura | Pubblicato da
castiglia masella
Castiglia Masella
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A partire dal 1° gennaio 2024, coloro che per ristrutturare casa si sono avvalsi del Superbonus, scegliendo lo sconto in fattura o la cessione del credito, dovranno pagare la tassa sulle plusvalenze immobiliari nel caso rivendano l’immobile entro cinque anni dalla fine dei lavori.

Tutto questo lo prevede, salvo ripensamenti, la bozza della legge di Bilancio 2024 ora in discussione.

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L’attuale norma sulle plusvalenze

Attualmente, la tassazione sulle plusvalenze immobiliari, pari al 26%, viene applicata nel caso in cui un immobile venga rivenduto entro cinque anni dall’acquisto. 

In pratica, se un immobile viene acquistato a 100mila euro e rivenduto a 150mila, l’imposta viene applicata sulla differenza, decurtata dai cosiddetti costi inerenti (ad esempio, il costo del notaio, le tasse pagate al momento dell’acquisto e le spese eventualmente sostenute per i lavori di ristrutturazione dell’immobile stesso). Supponiamo quindi che i costi inerenti ammontino a 30mila euro, l’imposta sulle plusvalenze sarà pari a 5.200 euro, cioè il 26% di 20mila euro (50mila-30mila).

Cosa cambia nel caso del Superbonus

Con la legge di Bilancio 2024, lo stesso meccanismo viene applicato alle vendite degli immobili oggetto di ristrutturazione con Superbonus ma con una differenza. Dalla plusvalenza non potranno essere detratte le spese di ristrutturazione effettuate con Superbonus, se ci si è avvalsi dello sconto in fattura o della cessione del credito. 

Questo significa che le spese di ristrutturazione non rientrano più tra i costi inerenti che riducono la somma sulla quale applicare l'imposta. E i cinque anni, oltre i quali si può vendere liberamente, decorrono dalla data di fine lavori con Superbonus.

I casi esenti

L’imposta sulle plusvalenze immobiliari non verrà applicata, anche se la vendita viene effettuata entro i cinque anni dalla fine lavori, nel caso in cui la maxi agevolazione sia stata sfruttata avvalendosi della detrazione Irpef e non dello sconto in fattura o della cessione del credito. 

Sono inoltre esenti dall’applicazione della nuova norma:

  • le abitazioni principali;
  • gli immobili ereditati;
  • gli immobili adibiti ad abitazione principale dei familiari del proprietario, e abitate dagli stessi per la maggior parte dei cinque anni precedenti la vendita della casa.

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