5 mag 2022 | 3 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
Si dice che un prestito personale è cartolarizzato quando è oggetto di una complessa operazione finanziaria chiamata cartolarizzazione, conosciuta anche con il nome di securization. In Italia, la cartolarizzazione è normata dalla legge 130/1999 (e successive modifiche) e permette alla banca (chiamata in questo caso originator) di vendere i propri crediti a una società veicolo, esterna e appositamente costituita, che paga alla stessa banca una somma equivalente al valore dei finanziamenti comprati.
La società veicolo, a sua volta, per garantirsi, emette titoli obbligazionari da commercializzare sul mercato dei capitali presso investitori istituzionali o privati e rientrare così della liquidità versata alla banca. In pratica, con l’emissione dei titoli obbligazionari i crediti corrispondenti al prestito, il cui valore è stato liquidato alla banca, vengono trasformati in carta, da cui il nome cartolarizzazione. Oltre che dalle banche l’operazione di cartolarizzazione può essere effettuata anche dagli istituti di credito, dalle imprese e dagli enti pubblici.
I finanziamenti oggetto di cartolarizzazione possono essere prestiti personali, piccoli prestiti richiesti per l’acquisto di un bene, mutui immobiliari e anche crediti legati alle carte di credito.
Una banca ricorre alla cartolarizzazione quando per diversi motivi ha bisogno di generare rapidamente liquidità, senza aspettare che i capitali dati in prestito vengano rimborsati secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento. Ad esempio, una banca che conta tra sue attività un certo numero di finanziamenti può decidere di cartolarizzarli per reperire liquidità immediata, mentre la società veicolo che compra emette delle obbligazioni garantite dagli stessi prestiti.
Da un punto di vista pratico l’operazione di cartolarizzazione prevede diverse fasi:
Così facendo, la banca, oltre ad avere il vantaggio di ottenere subito denaro liquido, si libera dai rischi di insolvenza legati al prestito. Rischi che vengono trasferiti all’investitore finale proprio perché il rimborso del capitale e degli interessi maturati riferiti ai titoli obbligazionari dipende dalla effettiva riscossione delle rate dei prestiti stessi.
Dal punto di vista contrattuale, per il soggetto che ha richiesto un prestito personale, successivamente cartolarizzato, non cambia nulla. Il soggetto interessato continuerà infatti a mantenere il suo rapporto esclusivamente con la banca che ha erogato il finanziamento e sempre alla stessa banca continuerà a versare le rate per onorare il debito. In poche parole, per chi ha ottenuto un prestito, poi cartolarizzato, restano uguali le condizioni sottoscritte. Ad esempio, non cambia l’importo delle rate e la durata del piano di rimborso.
No. In base all’art. 58, comma 2 del Tub (Testo unico bancario), la banca non è obbligata ad avvisare preventivamente il cliente della cartolarizzazione, ma deve solo informarlo inviando per posta una comunicazione scritta ad operazione già avvenuta. La banca è invece tenuta a comunicare la cartolarizzazione al Registro delle imprese e alla Gazzetta Ufficiale.
Giornalista professionista, collabora da diversi anni con il Sole 24 Ore (Casa24Plus, Mondo Immobiliare). In passato ha lavorato, tra gli altri, per Tempo Economico e Tgcom.
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