Precetto: atto giudiziario che preavvisa un imminente azione esecutiva
Precetto: atto giudiziario che preavvisa un imminente azione esecutiva
Competenza: la causa viene affidata ad un giudice di pace
Competenza: la causa viene affidata ad un giudice di pace
Confronta i prestiti e scegli quello più adatto alle tue esigenze
Confronta i prestiti e scegli quello più adatto alle tue esigenze
Il precetto è l'atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere agli obblighi delineati nel titolo esecutivo, avvertendolo che, in mancanza di ottemperanza, si procederà con l'esecuzione coattiva nei suoi confronti. Preceduto da varie forme di intimazione di pagamento, sia stragiudiziali (come la raccomandata o la PEC di messa in mora) che giudiziali (come l'ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo o nella sentenza di condanna), il precetto rappresenta l'ultima fase di avvertimento.
Nell'atto di precetto è specificata l'attualizzazione del debito, inclusa la somma esatta dovuta, al netto di eventuali pagamenti parziali effettuati in precedenza, nonché gli interessi e le spese maturati dall'emissione del titolo esecutivo. Inoltre, il precetto chiarisce le parti coinvolte nell'obbligo al momento, sia il creditore che il debitore, che potrebbero essere cambiate dopo l'emissione del titolo esecutivo, ad esempio a causa di una successione nel diritto di credito.
Opporsi all'atto di precetto è possibile ed è necessario farlo entro il termine stabilito dalla legge di 20 giorni. Ma come farlo? Cosa fare quando si riceve un atto di precetto e cosa possono pignorare? Vediamo tutto quello che c'è da sapere per affrontare al meglio la situazione.
L'atto di precetto è una intimazione di pagamento che segna l'inizio dell'esecuzione forzata e che può essere notificato dopo che il creditore ha ottenuto un titolo con efficacia esecutiva. Quest’ultimo può essere ad esempio un decreto ingiuntivo, una sentenza, un assegno oppure una cambiale. Come previsto dall'art. 480 del codice di procedura civile, attraverso l'atto di precetto il creditore intima al debitore il pagamento della somma portata dal titolo esecutivo entro e non oltre il termine di 10 giorni.
Questo vuol dire che l'esecuzione forzata deve essere necessariamente preceduta dall'atto di precetto. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà essere portato a conoscenza del debitore contestualmente o dopo la notifica del titolo esecutivo. Prima della ricezione del precetto il debitore viene avvertito con altre intimazioni ad adempiere, come raccomandate, avvisi di messa in mora, ordini di pagamento e altri solleciti stragiudiziali, che attestano nel caso di un prestito, il mancato pagamento di diverse rate.
Generalmente nel caso di prestiti con piano di ammortamento, si firma un regolare contratto dove, nelle numerose clausole, sono indicati i termini di pagamento, i casi di mora, ed anche il numero di rate che è possibile non pagare prima di subire un'ufficiale richiesta di rientro. Al giorno d'oggi, considerate le difficoltà economiche, spesso sono consentiti i pagamenti tardivi, e le regole sono sempre definite all'interno del contratto stipulato. In ogni caso, non sempre il problema si risolve, ed il creditore si muove con i primi solleciti, fino ad avviare ingiunzioni.
L'atto di precetto rappresenta l'ultima possibilità per ripagare il proprio debito, al netto di eventuali acconti già versati. La somma indicata nell'atto di precetto tiene conto anche degli interessi nel frattempo maturati e delle spese affrontate dal creditore dopo l'emissione del titolo esecutivo. Nel caso dei prestiti, l'ultima ingiunzione, pena l'avvio di un'azione esecutiva, è il pignoramento del bene sotto contratto, e se il bene non è più sufficientemente consistente, il pignoramento del conto corrente, in alcuni casi anche totale, indipendentemente dalla somma da versare.
Oltre all'intimazione al debitore di versare le somma dovuta entro 10 giorni, l'atto di precetto contiene l'avvertimento che, scaduto il termine e in mancanza di pagamento, si procederà con l'avvio dell'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi. Il precetto indica anche gli estremi del titolo esecutivo e, quando di tratta di una scrittura privata, a pena di nullità, viene richiesta dalla legge anche la trascrizione integrale. A questo riguardo l'ufficiale giudiziario provvederà ad attestare la conformità della trascrizione sull'originale.
All'interno dell'atto di precetto sono inoltre specificate le parti effettivamente interessate, quindi creditore e debitore che in seguito all'emissione del titolo esecutivo potrebbero essere mutate, ad esempio per una successione nel diritto di credito. Occorre che la parte istante dichiari la residenza o elegga il domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza di tali dati, non si verifica alcuna nullità o invalidità dell'atto di precetto, ma le opposizioni dovranno essere depositate presso il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio. Le notifiche fatte al creditore, invece, saranno depositate presso la cancelleria di questo giudice.
Il precetto dovrà essere firmato dal creditore: la firma è richiesta anche nelle copie, in mancanza l'atto è nullo. Inoltre, sempre a pena di nullità, è previsto che il precetto contenga l'avviso al debitore che può porre rimedio alla propria situazione, concludendo un accordo con un organismo di composizione e attraverso un piano di rientro.
Nella maggior parte dei casi, la copia autentica del precetto viene notificata unitamente al titolo esecutivo a cura dell'ufficiale giudiziario direttamente a mani del debitore. Esistono dei casi in cui il creditore chieda la e poi del precetto, possibilità ammessa dalla legge e che non invalida la procedura per avviare l’eventuale azione esecutiva. In caso di più debitori occorre richiedere una notifica per ciascuno di essi. Oltre che a mani proprie, l'ufficiale potrà notificare all'interno della circoscrizione presso l'abitazione o in altri luoghi in cui si trova il debitore. Quando il destinatario rifiuta l'atto dandone espressa dichiarazione la notifica si considera comunque regolarmente avvenuta. La notifica inoltre può essere eseguita sempre dall'ufficiale giudiziario presso la residenza o sul luogo di lavoro del debitore.
La ricezione si considera perfezionata anche quando ricevuta da persona di famiglia, dall'addetto all'azienda, dal portiere o da un vicino di casa. In caso di incertezze sul domicilio del debitore la notifica può avvenire nell’ultima residenza che risulta dall'anagrafe. Quando non si riesce a reperire il debitore presso il domicilio o la sua dimora, l'ufficiale giudiziario provvederà ad affiggere apposito avviso e ad eseguire la notifica nella casa comunale con lettera raccomandata A/R. Le notifiche alle persone giuridiche, ad esempio le società, si eseguono presso le sedi delle stesse.
Spesso, tuttavia, il destinatario del precetto non coincide con il debitore del titolo esecutivo. Questo succede quando, dopo l'emissione del titolo, il debitore sia deceduto e al posto suo siano subentrati gli eredi. Stavolta, nel rispetto dei termini di legge, sarà necessario notificare agli eredi prima il titolo esecutivo e poi il precetto. La regola generale prevede che la notifica sia sempre da eseguire alla parte interessata personalmente. Quindi non sarà valida quella fatta nelle mani dell'avvocato che ha difeso il debitore nel corso del giudizio. La legge ha inoltre introdotto la notifica telematica tramite posta certificata. Questa forma è possibile solo quando il debitore intimato sia provvisto di un indirizzo PEC in cui recapitare la notifica.
Il processo produce effetti giuridici solo quando si perfezione la notifica, ovvero quando l'atto viene portato a conoscenza della parte debitrice. A partire da questo momento sarà possibile far partire il conteggio dei 10 giorni per l'adempimento. Trascorso inutilmente questo lasso di tempo il creditore potrà iniziare legittimamente l'azione esecutiva per recuperare le somme. La notifica del precetto produce anche l'ulteriore effetto giuridico di interrompere la prescrizione. Una volta che l'atto è entrato nella sfera di conoscenza del debitore inizierà a decorrere un nuovo periodo di prescrizione del diritto.
Una forma particolare di precetto è quella contro la Pubblica Amministrazione. La legge, in questa ipotesi, ha previsto una disciplina specifica che prevede tempistiche diverse rispetto a quelle normali. Per prima cosa occorre infatti notificare il titolo esecutivo presso la parte interessata, quindi alla Pubblica Amministrazione inadempiente e non all'Avvocatura dello Stato. A questo punto decorre un termine speciale di 120 giorni entro il quale, a pena di nullità, non è possibile compiere alcun atto di natura esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice, compreso la notifica dell'atto di precetto. Solo decorso il termine speciale previsto dalla normativa, sempre che l'amministrazione sia inadempiente, si potrà procedere con la regolare notifica dell'atto di precetto, e, quindi, avviare, trascorsi 10 giorni, l'esecuzione forzata.
Ad un atto di precetto, come per gli atti giudiziari, ci si può opporre o presentare ricorso. Per fare questo è bene sottolineare che è praticamente assurdo ed impossibile pensare di farlo in autonomia, senza rivolgersi ad un legale. La materia è complessa e solo un avvocato può trovare il modo per evitare l'azione esecutiva. Le modalità per opporsi a questo specifico atto giudiziario sono due, e sono dette: opposizione all'esecuzione e opposizione all'atto esecutivo. Nel primo caso vengono messe in discussione le prove che attestano il mancato pagamento delle rate. Nel secondo caso si cercano vizi di forma e processuali.
Significa rivalersi alla legittimità del titolo esecutivo od alla legittimazione del creditore. In pratica nel primo caso viene strutturata una tesi per la quale il creditore non ha titolo di formulare richieste. Per esempio nel caso di un debito già estinto o di un debito a carico di un erede che ha rifiutato l'eredità. In tema di esecuzione, esempi di opposizione al precetto sono: sentenza di primo grado la cui potere esecutivo è stata sospeso in grado di appello, in attesa dell’esito del giudizio; assegno emesso da oltre 6 mesi o cambiale emessa da oltre 3 anni; diversità tra la somma indicata nel precetto e quella contenuta nel titolo esecutivo.
Significa rivalersi sui vizi di forma del titolo esecutivo, come la mancanza di una firma, la mancanza di uno specifico documento, un errore di compilazione in un documento. Esempi di opposizione ad atti esecutivi sono: mancata indicazione nel precetto della data di notifica del titolo esecutivo; inesistenza o nullità della notificazione del pignoramento; mancato deposito del titolo esecutivo in originale o copia autenticata.
Si può presentare opposizione al precetto in questione sia nel caso che l'esecuzione abbia avuto inizio, sia nel caso opposto. Se l'esecuzione è già cominciata bisogna presentare un ricorso e spetta al giudice dell'esecuzione occuparsi anche dell'opposizione. Se invece viene preceduta l'esecuzione, si deve citare in giudizio la controparte, quindi la parte creditrice. La competenza della causa viene affidata ad un giudice di pace per somme non superiori a 5000 euro, viceversa la competenza passa al tribunale. Durante l'opposizione l'atto viene generalmente sospeso. Nel caso in cui un'esecuzione forzata avvenga con diritto durante un atto di opposizione per il quale il giudice non concede la sospensione, in caso di accoglimento del ricorso del debitore, la parte creditrice è tenuta al risarcimento totale.
Questo atto giudiziario esecutivo, una volta notificato, deve essere compiuto entro e non oltre i 90 giorni dalla data di notifica, e dalla medesima data non può avvenire prima della scadenza di almeno 10 giorni, entro i quali il debitore può procedere all'eventuale saldo delle somme dovute. Dopo i 90 giorni l'atto di precetto scade, e viene detto perento.
Questo atto giudiziario, come le ingiunzioni ed i solleciti di pagamento, si può evitare in un solo modo, cioè pagando le rate. Può sembrare scontato ma in materia di legge è bene sottolineare tutto, perché in pochi casi si può avere opinioni, in genere le leggi sono rigide ed hanno una struttura precisa. Dal momento che si sottoscrive un contratto per acquistare un bene o per ricevere una somma di liquidità, si mette in gioco qualche cosa di nostro, quindi nel caso di mancato pagamento delle rate è necessario coprire il debito con sistemi differenti, spesso con il bene oggetto del contratto.
Quanto precedentemente detto spiega ampiamente il comportamento da adottare in caso di citazione in giudizio di un ente creditore nei nostri confronti. Innanzitutto è consigliato, nel limite del possibile, di non assumere atteggiamenti di totale disinteresse o di grande preoccupazione.
In primo luogo, ammesso che lo spavento in se non introduce effetti postivi né all'organismo né alla situazione in se stessa, la preoccupazione deve più che altro essere un concreto motivo per mettersi all'azione senza disperarsi, e cercare la migliore via d'uscita, senza disfattismi inutili.
In secondo luogo è bene non ignorare le raccomandate facendo si che tornino al mittente, perché legittimerebbero l'azione giudiziaria, specie se l'ente creditore è pubblico o un istituto di credito. In terzo luogo è necessario rivolgersi ad un legale, perché la legge è articolata e bisogna formulare un ampia documentazione che in conto proprio è praticamente impossibile procurarsi.
Al giorno d'oggi ci sono i consorzi a tutela del consumatore, ma se la certezza che abbiamo è quella di non aver pagato con torto per mancanza di liquidi o altro di soggettivo, ci vuole un avvocato che sappia trovare il giusto compromesso o alternativa.
*Annuncio Promozionale , per tutte le informazioni relative a ciascun prodotto si prega di prendere visione di Informativa Trasparenza Prestiti. Tutti i prodotti presenti sul comparatore sono da considerarsi assistiti da garanzia di ipoteca sull'immobile. Ti ricordiamo sempre di prendere visione delle Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto ai consumatori nonché agli altri documenti di Trasparenza. Per verificare la soluzione adatta alle tue esigenze clicca su verifica fattibilità
Scopri le offerte aggiornate delle finanziarie, confronta i prestiti on line e richiedi il finanziamento più adatto alle tue necessità.
Confronta 15 finanziarie
Risparmia fino a 1.000€
Richiedi fino a 60.000€
Scopri le risorse aggiornate su alcuni dei temi più discussi nel mondo finanziario.
Scopri le informazioni societarie e confronta le offerte delle finanziarie partner di Facile.it.
Lun-Sab 9:00-20:00
Il servizio di intermediazione assicurativa di Facile.it è gestito da Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico, broker assicurativo regolamentato dall'IVASS ed iscritto al RUI in data 13/02/2014 con numero B000480264 • P.IVA 08007250965 • PEC
Il servizio di mediazione creditizia per i mutui e per il credito al consumo di Facile.it è gestito da Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. con socio unico, iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM numero M201 • P.IVA 06158600962
Il servizio di comparazione tariffe (luce, gas, ADSL, cellulari, conti e carte, noleggio a lungo termine) ed i servizi di marketing sono gestiti da Facile.it S.p.A. con socio unico • P.IVA 07902950968