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Atto di Precetto e Opposizione: modalità e documentazione necessaria

Atto di Precetto e Opposizione: modalità e documentazione necessaria
Le 3 cose da sapere:
  • Precetto: atto giudiziario che preavvisa un imminente azione esecutiva
  • Competenza: la causa viene affidata ad un giudice di pace
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Sommario

Atto di precetto: cos'è

L'atto di precetto è una intimazione di pagamento che segna l'inizio dell'esecuzione forzata e che può essere notificato dopo che il creditore ha ottenuto un titolo con efficacia esecutiva. Quest’ultimo può essere ad esempio un decreto ingiuntivo, una sentenza, un assegno oppure una cambiale. Come previsto dall'art. 480 del codice di procedura civile attraverso l'atto di precetto il creditore intima al debitore il pagamento della somma portata dal titolo esecutivo entro e non oltre il termine di 10 giorni.

Questo vuol dire che l'esecuzione forzata deve essere necessariamente preceduta dall'atto di precetto. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà essere portato a conoscenza del debitore contestualmente o dopo la notifica del titolo esecutivo. Prima della ricezione del precetto il debitore viene avvertito con altre intimazioni ad adempiere, come raccomandate, avvisi di messa in mora, ordini di pagamento e altri solleciti stragiudiziali, che attestano nel caso di un prestito, il mancato pagamento di diverse rate. 

Generalmente nel caso di prestiti con piano di ammortamento, si firma un regolare contratto dove, nelle numerose clausole, sono indicati i termini di pagamento, i casi di mora, ed anche il numero di rate che è possibile non pagare prima di subire un'ufficiale richiesta di rientro. Al giorno d'oggi, considerate le difficoltà economiche, spesso sono consentiti i pagamenti tardivi, e le regole sono sempre definite all'interno del contratto stipulato. In ogni caso, non sempre il problema si risolve, ed il creditore si muove con i primi solleciti, fino ad avviare ingiunzioni.

L'atto di precetto rappresenta l'ultima possibilità per pagare quanto ancora dovuto, al netto di eventuali acconti già versati. La somma indicata nell'atto di precetto tiene conto anche degli interessi nel frattempo maturati e delle spese affrontate dal creditore dopo l'emissione del titolo esecutivo. Nel caso dei prestiti, l'ultima ingiunzione, pena l'avvio di un'azione esecutiva, è il pignoramento del bene sotto contratto, e se il bene non è più sufficientemente consistente, il pignoramento del conto corrente, in alcuni casi anche totale, indipendentemente dalla somma da versare.

Contenuto dell'atto di precetto

Oltre all'intimazione al debitore di versare le somma dovuta entro 10 giorni, l'atto di precetto contiene l'avvertimento che, scaduto il termine e in mancanza di pagamento, si procederà con l'avvio dell'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi. Il precetto indica anche gli estremi del titolo esecutivo e, quando di tratta di una scrittura privata, a pena di nullità, viene richiesta dalla legge anche la trascrizione integrale. A questo riguardo l'ufficiale giudiziario provvederà ad attestare la conformità della trascrizione sull'originale.

All'interno dell'atto di precetto sono inoltre specificate le parti effettivamente interessate, quindi creditore e debitore che in seguito all'emissione del titolo esecutivo potrebbero essere mutate, ad esempio per una successione nel diritto di credito. Occorre che la parte istante dichiari la residenza o elegga il domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza non si verifica alcuna nullità o invalidità dell'atto di precetto, ma le opposizioni dovranno essere depositate presso il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio. Le notifiche fatte al creditore, invece, saranno depositate presso la cancelleria di questo giudice.

Il precetto dovrà essere firmato dal creditore istante. La firma è richiesta anche nelle copie, in mancanza l'atto è nullo. Inoltre, sempre a pena di nullità, è previsto il precetto contenga l'avviso al debitore che può porre rimedio alla propria situazione concludendo un accordo con un organismo di composizione e attraverso un piano di rientro.

Notifica dell'atto di precetto

Nella maggior parte dei casi la copia autentica del precetto viene notificata unitamente al titolo esecutivo a cura dell'ufficiale giudiziario direttamente a mani del debitore. Esistono dei casi in cui il creditore chieda la e poi del precetto, possibilità ammessa dalla legge e che non invalida la procedura per avviare l’eventuale azione esecutiva. In caso di più debitori occorre richiedere una notifica per ciascuno di essi. Oltre che a mani proprie, l'ufficiale potrà notificare all'interno della circoscrizione presso l'abitazione o in altri luoghi in cui si trova il debitore. Quando il destinatario rifiuta l'atto dandone espressa dichiarazione la notifica si considera comunque regolarmente avvenuta. La notifica inoltre può essere eseguita sempre dall'ufficiale giudiziario presso la residenza o sul luogo di lavoro del debitore.

La ricezione si considera perfezionata anche quando ricevuta da persona di famiglia, dall'addetto all'azienda, dal portiere o da un vicino di casa. In caso di incertezze sul domicilio del debitore la notifica può avvenire nell’ultima residenza che risulta dall'anagrafe. Quando non si riesce a reperire il debitore presso il domicilio o la sua dimora, l'ufficiale giudiziario provvederà ad affiggere apposito avviso e ad eseguire la notifica nella casa comunale con lettera raccomandata AR. Le notifiche alle persone giuridiche, ad esempio le società, si eseguono presso le sedi delle stesse.

Spesso, tuttavia, il destinatario del precetto non coincide con il debitore del titolo esecutivo. Questo succede quando, dopo l'emissione del titolo, il debitore sia deceduto e al posto suo siano subentrati gli eredi. Stavolta, nel rispetto dei termini di legge, sarà necessario notificare agli eredi prima il titolo esecutivo e poi il precetto. La regola generale prevede che la notifica sia sempre da eseguire alla parte interessata personalmente. Quindi non sarà valida quella fatta nelle mani dell'avvocato che ha difeso il debitore nel corso del giudizio. La legge ha inoltre introdotto la notifica telematica tramite posta certificata. Questa forma è possibile solo quando il debitore intimato sia provvisto di un indirizzo pec in cui recapitare la notifica.

Effetti della notifica dell'atto di precetto

Il processo produce effetti giuridici solo quando si perfezione la notifica, ovvero quando l'atto viene portato a conoscenza della parte debitrice. A partire da questo momento sarà possibile far partire il conteggio dei 10 giorni per l'adempimento. Trascorso inutilmente questo lasso di tempo il creditore potrà iniziare legittimamente l'azione esecutiva per recuperare le somme. La notifica del precetto produce anche l'ulteriore effetto giuridico di interrompere la prescrizione. Una volta che l'atto è entrato nella sfera di conoscenza del debitore inizierà a decorrere un nuovo periodo di prescrizione del diritto.

Precetto nei confronti della P.A.

Una forma particolare di precetto è quella contro la Pubblica Amministrazione. La legge, in questa ipotesi, ha previsto una disciplina specifica che prevede tempistiche diverse rispetto a quelle normali. Per prima cosa occorre infatti notificare il titolo esecutivo presso la parte interessata, quindi alla Pubblica Amministrazione inadempiente e non all'Avvocatura dello Stato. A questo punto decorre un termine speciale di 120 giorni entro il quale, a pena di nullità, non è possibile compiere alcun atto di natura esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice, compreso la notifica dell'atto di precetto. Solo decorso il termine speciale previsto dalla normativa, sempre che l'amministrazione sia inadempiente, si potrà procedere con la regolare notifica dell'atto di precetto, e, quindi, avviare, trascorsi 10 giorni, l'esecuzione forzata.

Evitare l'atto di precetto

Questo atto giudiziario, come le ingiunzioni ed i solleciti di pagamento, si può evitare in un solo modo, cioè pagando le rate. Può sembrare scontato ma in materia di legge è bene sottolineare tutto, perchè in pochi casi si può avere opinioni, in genere le leggi sono rigide ed hanno una struttura precisa. Dal momento che si sottoscrive un contratto per acquistare un bene o per ricevere una somma di liquidità, si mette in gioco qualche cosa di nostro, quindi nel caso di mancato pagamento delle rate è necessario coprire il debito con sistemi differenti, spesso con il bene oggetto del contratto

Come Opporsi all'atto di precetto

Ad un atto di precetto, come per gli atti giudiziari, ci si può opporre o presentare ricorso. Per fare questo è bene sottolineare che è praticamente assurdo ed impossibile pensare di farlo in autonomia, senza rivolgersi ad un legale. La materia è complessa e solo un avvocato può trovare il modo per evitare l'azione esecutiva. Le modalità per opporsi a questo specifico atto giudiziario sono due, e sono dette: Opposizione all'esecuzione; Opposizione all'atto esecutivo. Nel primo caso vengono messe in discussione le prove che attestano il mancato pagamento delle rate. Nel secondo caso si cercano vizi di forma e processuali.

Opposizione all'esecuzione

Significa rivalersi alla legittimità del titolo esecutivo od alla legittimazione del creditore. In pratica nel primo caso viene strutturata una tesi per la quale il creditore non ha titolo di formulare richieste. Per esempio nel caso di un debito già estinto o di un debito a carico di un erede che ha rifiutato l'eredità. In tema di esecuzione, esempi di opposizione al precetto sono: sentenza di primo grado la cui potere esecutivo è stata sospeso in grado di appello, in attesa dell’esito del giudizio; assegno emesso da oltre 6 mesi o cambiale emessa da oltre 3 anni; diversità tra la somma indicata nel precetto e quella contenuta nel titolo esecutivo.

Opposizione all'atto di esecuzione

Significa rivalersi sui vizi di forma del titolo esecutivo, come la mancanza di una firma, la mancanza di uno specifico documento, un errore di compilazione in un documento. Esempi di opposizione ad atti esecutivi sono: mancata indicazione nel precetto della data di notifica del titolo esecutivo; inesistenza o nullità della notificazione del pignoramento; mancato deposito del titolo esecutivo in originale o copia autenticata.

Modalità per la richiesta di opposizione

Si può presentare opposizione al precetto in questione sia nel caso che l'esecuzione abbia avuto inizio, sia nel caso opposto. Se l'esecuzione è già cominciata bisogna presentare un ricorso e spetta al giudice dell'esecuzione occuparsi anche dell'opposizione. Se invece viene preceduta l'esecuzione, si deve citare in giudizio la controparte, quindi la parte creditrice. La competenza della causa viene affidata ad un giudice di pace per somme non superiori a 5000 euro, viceversa la competenza passa al tribunale. Durante l'opposizione l'atto viene generalmente sospeso. Nel caso in cui un'esecuzione forzata avvenga con diritto durante un atto di opposizione per il quale il giudice non concede la sospensione, in caso di accoglimento del ricorso del debitore, la parte creditrice è tenuta al risarcimento totale.

Scadenze temporali nell'atto di precetto

Questo atto giudiziario esecutivo, una volta notificato, deve essere compiuto entro e non oltre i 90 giorni dalla data di notifica, e dalla medesima data non può avvenire prima della scadenza di almeno 10 giorni, entro i quali il debitore può procedere all'eventuale saldo delle somme dovute. Dopo i 90 giorni l'atto di precetto scade, e viene detto perento.

Cosa fare in caso di ricevimento di un atto di precetto

Quanto precedentemente detto spiega ampiamente il comportamento da adottare in caso di citazione in giudizio di un ente creditore nei nostri confronti. Innanzitutto è consigliato nel limite del possibile di non assumere atteggiamenti di totale disinteresse o di grande preoccupazione. In primo luogo, ammesso che lo spavento in se non introduce effetti postivi ne' all'organismo ne' alla situazione in se stessa, la preoccupazione deve più che altro essere un concreto motivo per mettersi all'azione senza disperarsi, e cercare la migliore via d'uscita, senza disfattismi inutili. In secondo luogo è bene non ignorare le raccomandate facendo si che tornino al mittente, perchè legittimerebbero l'azione giudiziaria, specie se l'ente creditore è pubblico o un istituto di credito. In terzo luogo è necessario rivolgersi ad un legale, perchè la legge è articolata e bisogna formulare un ampia documentazione che in conto proprio è praticamente impossibile procurarsi. Vero è che al giorno d'oggi ci sono i consorzi a tutela del consumatore, ma se la certezza che abbiamo è quella di non aver pagato con torto per mancanza di liquidi o altro di soggettivo, ci vuole un avvocato che sappia trovare il giusto compromesso o alternativa.

Piani di rientro

La maggior parte degli enti creditori sono ora forse più nei guai dei debitori stessi, in quanto tutti oramai acquistiamo a rate, e non solo la casa, il cui mercato tra l'altro è calato per gli stessi motivi per i quali nascono molte finanziarie ed aumentano i prestiti. Pertanto non sempre, nonostante l'avvio di pratiche per il recupero crediti che si concludono con l'atto di precetto, gli istituti di credito vogliono procedere con i pignoramenti, in quanto anche loro stessi rimarrebbero senza fondi e con un sacco di merce e beni invenduti. Paradossale, davvero, ma questa è una caratteristica che l'economia di oggi tende ad esternare. A questo punto diventa semplice, piuttosto che opporsi all'atto, recarsi presso l'ente creditore e trovare un accordo per rientrare con un nuovo piano di ammortamento, anche perchè se i soldi non ci sono, non si possono creare sul momento, ed i pignoramenti invenduti non creano liquidi a loro volta. Indubbiamente, è necessaria collaborazione da entrambe le parti.

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