Cos'è: lista nera su segnalazione di banche e finanziarie erogatrici del prestito
Cos'è: lista nera su segnalazione di banche e finanziarie erogatrici del prestito
Per conoscere la propria posizione: richiesta inviata all'istituto creditizio
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La cancellazione avviene automaticamente per buona condotta
La cancellazione avviene automaticamente per buona condotta
Quando non si pagano le rate, ad esempio, di un finanziamento, di un prestito o di un mutuo si finisce nella banca dati cattivi pagatori su segnalazione degli istituti che hanno erogato il prestito. Gli stessi, in caso di ritardato pagamento, sono obbligati a informare il cliente dell’imminente segnalazione con 15 giorni di preavviso.
La presenza negli elenchi del Crif può pregiudicare la concessione di eventuali futuri finanziamenti e prestiti e in casi gravi anche l’apertura di un conto corrente e il rilascio del libretto degli assegni.
Succede perché le banche si servono proprio di questi database per valutare il merito creditizio di un cliente e limitare così i rischi di insolvenza. In pratica, tali informazioni servono a ‘misurare’ il grado di affidabilità dei clienti. In Italia, oltre alla centrale rischi della Banca d’Italia (CR), operano altre centrali rischi private chiamate Sic (Sistemi di informazioni creditizie): Crif, Experian, Consorzio Tutela Credito (CTC) e Assilea.
La prima domanda quando si parla di cattivi pagatori è sempre "come saperlo se sono nella lista dei cattivi pagatori?" Bene, se siete "curiosi" di sapere se il vostro nome fa parte del registro Crif, dovete sapere che è possibile accedere alle informazioni creditizie della centrale rischi della Banca d’Italia scaricando l’apposito modulo dal sito della stessa o ritirandolo presso le sue filiali. Il modulo, compilato e firmato, va spedito insieme a una copia di un documento d’identità a una delle filiali della Banca d’Italia a mezzo posta oppure posta elettronica certificata (PEC) o via fax.
Se la richiesta viene consegnata manualmente, la copia del documento è necessaria solo nel caso in cui il modulo non sia stato firmato in presenza dell’addetto. La richiesta può essere presentata anche da un rappresentante purché munito di delega. I dati richiesti vengono poi spediti dalla Banca d’Italia per posta o per posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nel modulo. In alternativa, gli stessi possono essere ritirati presso gli sportelli della Banca d’Italia dalla persona interessata o da altra persona delegata.
La procedura è analoga anche per l’accesso ai dati dei Sic privati, servendosi degli appositi moduli già predisposti e disponibili sui siti delle rispettive società, allegando copia di un documento d’identità e il codice fiscale. Le visure possono infine essere effettuate anche online attraverso i siti web delle stesse Sic.
Questa materia è regolata dal ‘Codice di deontologia e buona condotta dei Sistemi di informazioni creditizie’, consultabile sul sito del Garante della Privacy e introdotto a partire dal 2005. Oltre ai motivi per i quali scatta la segnalazione e si viene inseriti nella banca dati dei cattivi pagatori, il Codice stabilisce anche i tempi massimi di conservazione delle informazioni nei database. Le banche o le finanziarie possono effettuare la segnalazione ai Sic solo per ritardi superiori a due rate consecutive non pagate.
Più in particolare, le informazioni vengono conservate per 12 mesi dalla regolarizzazione in caso non siano state pagate due rate (o due mensilità) poi sanate; per 24 mesi dalla data di regolarizzazione per morosità superiori a due mesi e poi sanate, mentre restano visibili per 36 mesi dalla scadenza del contratto le informazioni riguardanti morosità gravi e mai sanate.
La cancellazione dal registro della Centrali Rischi e dei dati negativi viene effettuata automaticamente allo scadere delle tempistiche indicate dal Codice di deontologia e buona condotta delle Sic.
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