Il debitore che ha richiesto un finanziamento può in ogni momento ricorrere all'estinzione anticipata del mutuo, ad esempio di un mutuo prima casa. Questa facoltà gli è concessa ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico Bancario, secondo il quale "i debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito".
La previsione del Testo Unico Bancario distingue tra l'estinzione anticipata del mutuo totale e quella parziale. Nel primo caso il debitore rimborsa alla banca che gli ha concesso il finanziamento in un'unica soluzione l'intero debito residuo; nel secondo caso il rimborso anticipato è limitato a una sola frazione del debito ancora in essere. L'estinzione parziale implica un ricalcolo del piano di ammortamento. Il nuovo piano sarà definito su un capitale inferiore e sarà composto da rate più basse. In alternativa, le parti possono decidere di mantenere invariato l'importo delle rate e di ridurre la durata del finanziamento.
L'estinzione anticipata permette al debitore di risparmiare gli interessi che avrebbe dovuto corrispondere sul capitale versato. Per valutare l'effettiva convenienza dell'operazione è necessario verificare a quanto ammonta la penale prevista contrattualmente. Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 7/2007, a partire dal febbraio del 2007 non può essere applicata alcuna penale per l'estinzione anticipata dei mutui contratti per l'acquisto o per la ristrutturazione della prima casa o per immobili destinati allo svolgimento di un'attività professionale o commerciale. Lo stesso Decreto stabilisce dei limiti alle penali applicabili ai mutui contratti in data anteriore a quella della sua entrata in vigore.
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