28 feb 2020 | 4 min di lettura | Pubblicato da Giorgia N.
Circa 45,6 milioni di euro. È quanto i distributori di energia elettrica dovranno riconoscere a migliaia di consumatori, a titolo di indennizzo per le interruzioni di corrente registrate nel 2018. Lo ha fatto sapere di recente l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, spiegando che a essere interessati sono 27 aziende e un totale di più di 15mila utenti connessi in bassa tensione.
In media, si legge nella nota dell’Authority, nel 2018 la durata delle interruzioni per ciascun cliente interessato è stata di 96 minuti. Di questi, 51 minuti hanno avuto origine da cause non di responsabilità del distributore, i restanti 45 minuti sono stati invece attribuibili all’operatore. A subire maggiori disagi sono stati gli abitanti del Mezzogiorno: qui la durata delle interruzioni di responsabilità dei distributori è stata di 65 minuti, contro i 46 registrati nel Centro Italia e i 31 minuti del Nord Italia.
Gli utenti colpiti saranno dunque rimborsati, ma non sarà necessario inoltrare una richiesta. Secondo quanto stabilito nella delibera 646/15/R/eel dell'Authority, le società sono tenute a corrispondere l’indennizzo automatico sotto forma di sconto in bolletta.
Nei casi in cui a provocare il blocco della corrente elettrica è una calamità naturale (per esempio un’alluvione o un terremoto) l’utente ha sempre diritto all’indennizzo.
La somma viene erogata dal Fondo eventi eccezionali (alimentato da un contributo in bolletta dei clienti, e in parte dalle imprese) che provvede ai rimborsi per le prime 72 ore di blackout. 72 ore è infatti il tempo concesso agli operatori della rete elettrica per rimediare al danno e ripristinare la linea. Scaduto l’intervallo, se la situazione non è tornata alla normalità, il distributore (o Terna) deve farsi carico delle somme dovute ai clienti per le successive ore di disservizio. L’obbligo può venire meno nei soli casi in cui le operazioni di riattivazione siano ostacolate da ragioni di sicurezza.
Quando la causa dell’interruzione può essere attribuita all’operatore, è sempre questi a doversi fare carico dell’indennizzo. Per comprendere il meccanismo di rimborso è però bene sapere che le interruzioni non programmate di corrente sono suddivise in tre tipologie:
Come spiegano dall’Arera, il rimborso viene riconosciuto per gli stop brevi e lunghi, ma solo nei casi in cui si verifichino più episodi nell’arco di un anno, secondo parametri diversi a seconda del territorio in cui si registra il disservizio:
Il ragionamento cambia nel caso di sospensioni programmate, quelle cioè necessarie per eseguire interventi di manovra o di manutenzione sulla rete di distribuzione. Prima di bloccare il passaggio di corrente l’operatore ha l’obbligo di informare gli utenti interessati con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi, il tempo di preavviso si riduce a 24 ore nei casi in cui l’azienda sia costretta a intervenire per risolvere un guasto o tamponare un’emergenza.
In entrambi i casi il periodo massimo concesso per ripristinare il servizio è di 8 ore consecutive (ma il conteggio non si interrompe se si verifica una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio). Allo scadere di questo termine si attivano i rimborsi automatici, che arriveranno in bolletta e saranno a carico della società.
La somma riconosciuta agli utenti per le interruzioni varia a seconda del tipo di impianto elettrico.
In particolare, per le utenze domestiche e per tutti i clienti con impianti di potenza inferiore o uguale a 6 kW è previsto un indennizzo automatico di 30 euro, che sale di 15 euro ogni 4 ore di blocco. Il criterio vale sia per le interruzioni improvvise che per eventuali “sforamenti” dell’operatore di rete nel corso di interruzioni programmate, con un'unica differenza: nel primo caso il tetto massimo per il rimborso è stato portato da 300 a 1.000 euro.
Chi a causa dello stop subisce un danno, può inviare un reclamo al proprio venditore, o direttamente al distributore con una richiesta di risarcimento (l’Arera precisa che è preferibile inviare il reclamo a uno solo dei due).
Il soggetto che riceve la comunicazione è tenuto a fornire una risposta motivata, e se il reclamo non viene accolto il cliente potrà tentare di risolvere la controversia attraverso la conciliazione.
Pugliese trapiantata in Emilia, giornalista professionista dal 2005, laurea in filologia romanza e master in giornalismo all’Università di Bologna.
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