3 mag 2023 | 4 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Problemi con i finanziamenti e prestiti, condizioni poco chiare, rimostranze che sfociano in contrasti? I consumatori hanno un percorso per vedere tutelate, o quanto meno illustrate, le proprie ragioni e ricevere chiarezza.
Per i casi legati ai finanziamenti, tra cui i prestiti, il “nume tutelare” dei consumatori è l’Arbitro bancario e finanziario, un istituto gestito dalla Banca d'Italia.
Vediamo insieme di cosa si tratta e come sono le procedure per accedervi.
L'Arbitro bancario finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese ADR - Alternative Dispute Resolution) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
E’ dunque un'alternativa più semplice (anche in termini di costi) rispetto alle vie ordinarie dei tribunali.
Più rapida e snella la procedura d’esame delle cause. Il ricorso è deciso sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); ci si puo’ difendere da soli, perché non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Attenzione però: le decisioni dell’Abf non sono vincolanti come i contenuti di una sentenza emessa da un giudice. E quindi che fare? Se l’intermediario non le rispetta, sul sito dell’Abf c’è una sezione dedicata all’elenco degli inadempienti. Di cosa si tratta?
La notizia dell’inadempimento degli istituti è resa pubblica sul sito internet per un periodo di 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario per la durata di 6 mesi.
La condizione di accesso all’arbitro è quella di aver cercato di risolvere la controversia, inviando prima un reclamo scritto all’intermediario. La carta del tribunale resta sempre a disposizione del cliente che, nel caso in cui ritenga la soluzione non soddisfacente, ha sempre la strada della causa civile aperta. I
Il portale fornisce tutte le istruzioni per poter inoltrare la domanda. Il primo step sarà quello di iscriversi all’area riservata del sito.
La procedura di iscrizione è semplice ed è guidata dalle indicazioni del sito. Saranno richiesti i propri dati, il codice fiscale e l’indicazione di una email dove ricevere le comunicazioni e il link di attivazione. Il ricorso si carica sempre on line dall’area riservata.
Nello spazio dedicato sarà possibile caricare i documenti ritenuti utili alla decisione del ricorso. I documenti però non potranno superare il numero di 30 allegati e ci sono limiti dimensionali ai file da allegare. Sarà poi richiesto se il ricorso è presentato a titolo personale o nell’interesse di una terza persona, i dati dell’intermediario coinvolto nel ricorso e i dati del reclamo precedentemente presentato. Sarà necessario fornire una descrizione della controversia e indicare le richieste da rivolgere all’arbitro. Una volta inviato il ricorso in modalità telematica sarà possibile monitorare lo stato di avanzamento attraverso il portale.
La segreteria comunicherà le diverse fasi, aggiornamenti e eventuali richieste sempre tramite il portale e l’area riservata al ricorso.
Sul territorio nazionale la figura dell’arbitro è presente in sette collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti. In ciascun Collegio l'Organo decidente è composto da cinque membri: il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d'Italia; un membro è designato dalle associazioni degli intermediari; un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.
Le sette segreterie presenti per ogni collegio hanno il compito di ricevere ed esaminare il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini; ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo presentato all'intermediario; se necessario, chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso entro il termine perentorio di 10 giorni; curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso.
Dai dati ultimi disponibili nel corso del 2022 sono calate di circa il 30% le controversie esaminate dall’arbitro. 3530 rispetto ai 4.413 dello stesso periodo dell’anno precedente. La parte del leone come materie oggetto di controversie la fa la cessione del quinto dello stipendio, seguita da problemi sul conto corrente, carte di credito, credito al consumo, bancomat e carte di credito. La durata media per arrivare a una decisione è di 110 giorni e nel 30% dei casi i ricorsi vengono accolti.
Giornalista professionista dal 2004 e vicecaporedattore per ItaliaOggi, scrive del Fisco in ogni sua forma. Ha fatto incursioni su Classcnbc e Tgcom per raccontare le novità di manovra di bilancio, sanatorie fiscali e storie di elusione.
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