17 nov 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Castiglia M.
Un parente, un amico o un socio ha bisogno di liquidità e chiede un prestito alla banca.
La banca ritiene però che la situazione economica del richiedente non sia sufficientemente solida e, per tutelarsi, come condizione necessaria all’erogazione del finanziamento, impone che vi sia la presenza di un garante che si faccia carico del debito in caso di eventuali inadempienze da parte del debitore principale.
La situazione appena descritta è abbastanza comune e se il debitore principale, per tutta la durata del rimborso, onora puntualmente l’impegno preso, tutto fila liscio.
Ma cosa succede se la persona che ha chiesto il prestito non è più solvibile e il garante vuole recedere dal suo ruolo perché, ad esempio, anche la sua condizione economica è nel frattempo peggiorata? Può farlo? Dipende. Prima di rispondere al quesito, meglio però fare chiarezza su cosa significa e cosa comporta fare da garante di un prestito.
Se una persona chiede un prestito in banca ma non offre garanzie sufficienti per rassicurare la banca, può coinvolgere una terzo soggetto: il garante, appunto, o fideiussore. La figura del garante è normata dall’art. 1936 del Codice civile. Il garante è il soggetto terzo che si assume la responsabilità di rispondere nei confronti della banca qualora il titolare del prestito non fosse più in grado di far fronte ai pagamenti e alle scadenze. In pratica, in caso di inadempienze la banca chiede i soldi al garante che, in quanto tale, è obbligato a soddisfare la richiesta.
Va anche precisato che esistono due tipi di fideiussione: una fideiussione cosiddetta omnibus e una normale. La fideiussione omnibus impone al garante di farsi carico dei debiti presenti e futuri dell’intestatario rispetto a qualsiasi operazione bancaria e, se si parla di un finanziamento, per un importo indefinito come succede, ad esempio, nel caso di un fido. L’obiettivo della fideiussione omnibus è infatti garantire la banca anche per i crediti futuri dei quali, al momento della firma della fideiussione, non si conosce l’entità. La fideiussione normale riguarda invece i prestiti e vale per una somma prestabilita e per un periodo di tempo predeterminato.
Diverse sentenze della Cassazione evidenziano che il garante non ha la facoltà di recedere a meno che non sia la stessa banca che ha erogato il prestito a concedergliela: ad esempio a fronte dell’ingresso di un nuovo fideiussore. È ammessa tuttavia qualche eccezione ma va fatta un distinzione, a seconda che si parli di prestito a tempo indeterminato e prestito a tempo determinato.
Il garante può recedere ma la garanzia perde di efficacia solo nei confronti dei debiti contratti dopo la comunicazione del recesso, continuando a impegnare il fideiussore per quelli contratti sino a quella data. In presenza di un finanziamento a tempo indeterminato, la funzione del garante cessa inoltre quando il debito viene prescritto o in presenza di una transazione tra l’intestatario principale del prestito e la banca stessa. È possibile infine recedere se si sono verificati accadimenti particolari: il garante è stato vittima di un raggiro, cioè è stato obbligato a firmare con l’inganno; se la firma gli è stata estorta e, infine, se la firma risulta falsa.
Se il prestito è a tempo determinato (ad esempio un prestito personale di 10mila euro rimborsabile in cinque anni) allora non è possibile ritirarsi dal ruolo di garante prima della scadenza naturale del contratto di finanziamento. In conclusione, prima di firmare in qualità di fideiussore di un prestito a tempo determinato, bisogna fare attenzione, riflettendo molto bene sulle proprie capacità economiche perché, una volta che ci si è impegnati, non è più possibile tornare indietro.
Giornalista professionista, collabora da diversi anni con il Sole 24 Ore (Casa24Plus, Mondo Immobiliare). In passato ha lavorato, tra gli altri, per Tempo Economico e Tgcom.
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