Conguaglio gas: stop alle bollette in ritardo
3 dic 2018 | 2 min di lettura | Pubblicato da Eleonora D.

Alle volte può capitare di ricevere bollette del gas di importo esorbitante, e il motivo nella maggior parte dei casi è l’addebito di un maxi conguaglio.
Il conguaglio è quell’operazione mediante la quale gli operatori pareggiano i conti con i clienti, nell’ipotesi in cui questi ultimi abbiano pagato nel tempo fatture di importo calcolato solo su consumi stimati.
Per chiarire la questione è importante ricordare la funzione dell’autolettura. L’autolettura consiste nella lettura periodica, eseguita dal cliente, dei dati visualizzati sul contatore. Tali dati corrispondono ai consumi reali, cioè effettivi del periodo di riferimento e la loro trasmissione all’operatore, consente di pagare bollette di importo corretto.
Se l’autolettura non viene inviata invece, le bollette vengono calcolate sui consumi stimati. In più, quando il mancato invio dell’autolettura è reiterato, il cliente può ricevere fatture calcolate sui consumi stimati anche per anni, fin quando non arriva il maxi-conguaglio. Accade così che a distanza di tempo ci si veda recapitare bollette del gas stratosferiche contenenti il ricalcolo dei consumi effettivi. Ciò in ogni caso, non può giustificare l’addebito di cifre da capogiro dopo 24 mesi o più.
La Legge di Bilancio 2018 infatti, ha introdotto grandi novità e posto un freno all’invio dei maxi conguagli. Come confermato dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), a partire da gennaio 2019 la prescrizione sulle bollette del gas arrivate in ritardo passerà da 5 a 2 anni.
Questo significa che gli operatori non potranno più richiedere ai propri clienti il pagamento di importi relativi ai consumi fatturati due anni prima. Gli stessi comunque, saranno tenuti ad emettere per tali consumi una fattura separata rispetto a quella relativa ai consumi recenti, oppure una fattura unica in cui gli addebiti relativi a periodi diversi siano chiaramente specificati.
Le nuove tutele per i consumatori prevedono anche l’obbligo a carico degli operatori di rendere disponibile un modulo per consentire al cliente di eccepire l’eventuale prescrizione. Lo stesso modulo dovrà essere allegato con una pagina aggiuntiva alla fattura.
Infine, i clienti che hanno scelto quale modalità di pagamento l’addebito diretto su conto corrente o carta di credito, non potranno subire in nessun caso la sottrazione automatica di importi inerenti a bollette del gas cadute in prescrizione.
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