RC professionale, obblighi e sanzioni
22 ott 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Daniela D.

Stipulare una polizza di Responsabilità Civile professionale è un passaggio strettamente necessario, a tutela della propria attività e dei propri clienti, per tutti i liberi professionisti iscritti a un albo (fanno eccezione solo i giornalisti).
L’obbligatorietà di questa pratica è stata introdotta dal DPR 137/2012, articolo 5, efficace dal 2013.
Cosa prevede il decreto?
L’articolo 5 del decreto 137/2012 definisce gli obblighi del professionista in materia assicurativa in questi termini:
"Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso."
La regolarità della propria posizione assicurativa deve essere trasparente anche per il cliente, che ha diritto ad essere garantito sotto questo aspetto. Si aggiunge infatti che:
"Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva."
Il decreto non ha fatto altro che rendere obbligatoria una pratica in molte situazioni già adottata liberamente dai professionisti, coscienti delle conseguenze di un errore di procedura durante lo svolgimento dell’attività. La polizza RC va infatti a coprire tutte le situazioni, escluso logicamente il dolo, che vedono un professionista sbagliare e causare un danno al proprio cliente. Imperizia, omissioni, errori di valutazione e incidenti occorsi a documenti e valori custoditi rientrano nei casi di indennizzo previsti da una regolare RC professionale.
Quali sono i settori coinvolti dal decreto?
Il decreto interessa diverse aree professionali:
- edilizia (architetti, ingegneri, geometri, periti)
- area legale/contabile (avvocati, commercialisti, revisori legali...)
- areasanitaria (medici, infermieri, psicologi...)
- area vendite (mediatori, agenti)
Cosa accade se non si rispetta l’obbligo assicurativo?
In base a quanto stabilito dal decreto, un professionista che non sottoscrive una RCA specifica per la sua attività è perseguibile per illecito professionale.
Va inoltre sempre tenuto presente che non essere assicurati significa rispondere personalmente e autonomamente, con le proprie risorse, di qualsiasi danno causato mentre si svolge la propria attività, qualunque sia la somma prevista per l’indennizzo a terzi danneggiati.
Come si sceglie e sottoscrive una polizza RCA professionale?
Come avviene per molte altre formule assicurative, la sottoscrizione di una RCA professionale può passare da un confronto tra più preventivi on line, che tengano conto di diversi fattori di rischio ed esigenze personali. Le polizze possono presentare massimali di diverso livello e includere particolari clausole utili alla tutela dell’attività nel tempo. Particolare attenzione andrà rivolta alla data di decorrenza e alle estensioni temporali di validità della polizza. Andrà soppesata cioè la validità retroattiva (per sinistri avvenuti prima della sottoscrizione ma emersi nell’anno di attività dell’assicurazione) e la garanzia postuma (per sinistri avvenuti nell’anno di attività ma emersi dopo la scadenza).
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