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Targa di prova: solo su veicoli non immatricolati e senza carta di circolazione

25 ott 2018 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele Dambra

assicurazioni news targa di prova solo su veicoli non immatricolati e senza carta di circolazione

Talvolta può capitare di vedere un'auto o una moto con una targa particolare: quasi certamente si tratta di una targa di prova, di cui sono dotati quei veicoli che si trovano a circolare su strada per motivi straordinari. Per esempio collaudi, test tecnici, esibizioni pubbliche, trasferimenti, oppure per ragioni di allestimento o promozionali (per esempio in occasione di saloni espositivi o di porte aperte in concessionaria).

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Le targhe di prova sono rilasciate dalla Motorizzazione Civile di competenza, dietro domanda dei soggetti interessati, hanno validità annuale e non esonerano per nessun motivo dall'obbligo del bollo, della revisione e della copertura assicurativa Rc auto.

Recentemente il Ministero dell'Interno è intervenuto per dirimere una controversia riguardante le targhe prova, chiarendo definitivamente quando il loro utilizzo può considerarsi lecito. A questo proposito il Viminale ha ribadito che la targa di prova è ammessa esclusivamente su veicoli non immatricolati e privi di carta di circolazione (compresi quelli per cui, in seguito a modifiche tecniche, la carta dev'essere aggiornata).

Il richiamo del Ministero si è reso necessario per recidere una prassi molto abusata, ma non corretta, che vedeva il ricorso a targhe di prova per circolare con vetture regolarmente immatricolate ma non revisionate o prive di assicurazione o di bollo. Una prassi seguita in particolare da officine e rivenditori in occasione di dimostrazioni, trasferimenti e prove.

Ebbene, questa azione non è più tollerata. Gli unici soggetti che possono richiedere la targa di prova sono: 1) concessionari, commissionari e agenti di vendita, commercianti autorizzati; 2) aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio; 3) esercenti di officine di riparazione e di trasformazione (cioè gli sfasciacarrozze), anche per proprio conto.

Solo in determinati casi l'autorizzazione può essere concessa anche a meccanici e concessionari che devono necessariamente circolare con auto o moto sprovvisti di revisione o di assicurazione, o di entrambe.

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