RC professionale Avvocati: cosa copre e come funziona

Per tutti gli avvocati iscritti all'albo è obbligatorio sottoscrivere una polizza RC professionale come previsto dal decreto 22 settembre 2016 del Ministero della giustizia. Lo stesso decreto ministeriale stabilisce i requisiti minimi che questa polizza deve soddisfare...."
Come previsto dal decreto 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia, la RC professionale avvocati prevede la copertura della responsabilità civile. La polizza deve coprire la responsabilità civile del legale per tutti i danni causati a clienti e a terzi, anche per colpa grave, nello svolgimento della professione. Rientrano nell'assicurazione i danni patrimoniali e non, indiretti, permamenti, temporanei e futuri. Dai terzi si devono escludere i familiari e i collaboratori.
Per attività professionale degli avvocati si deve intendere:
- la rappresentanza e la difesa davanti all'autorità giudiziaria o ad arbitri e tutti gli atti ad esse preordinati, connessi e consequenziali,
- la consulenza e l'assistenza stragiudiziali,
- la redazione di contratti e pareri,
- l'assistenza del cliente nelle attività di mediazione e negoziazione assistita.
Cosa copre la RC professionale Avvocati
Fermo restando che la copertura assicurativa può essere estesa ad eventuali attività al cui svolgimento l'avvocato sia certificatamente abilitato, la formula base della polizza comprende la tutela anche in caso di fatti colposi o dolosi commessi da collaboratori, dipendenti, praticanti e sostituti processuali, ritardato od omesso deposito di atti, nullità degli atti processuali, la responsabilità per la perdita e la distruzione durante la custodia di denaro, documenti, titoli e valori ricevuti dai clienti o dalle controparti processuali.
La compagnia assicurativa deve garantire la copertura anche in caso di responsabilità solidale con altri soggetti, salvo non sia specificatamente escluso dal contratto.
E' prevista per gli eredi la retroattività illimitata e, per il soggetto che cessa l'attività nel periodo di validità della polizza, una ultrattività di dieci anni. Nel periodo di durata della polizza o durante la ultrattività, l'assicuratore non può recedere dal contratto nemmeno in seguito ad una denuncia di sinistro o ad un risarcimento.
Il decreto, inoltre, fissa i massimali minimi di copertura che ovviamente variano in base alla forma individuale o associata della professione, la fascia di rischio e il fatturato dell'ultimo esercizio concluso. L'assicuratore, infine, deve risarcire il terzo per l'intero importo, fatto salvo il diritto di recuperare la franchigia o lo scoperto dall'assicurato. A contratto in corso, le parti possono prevedere delle clausole di adeguamento del premio, che possono rendersi necessarie soprattutto nel caso di un forte incremento del fatturato.
Il decreto 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia prevede anche l'obbligatorietà di una copertura degli infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività forense. Questa copertura include gli infortuni che si verificano durante o a causa dell'attività professionale, non durante gli spostamenti necessari per il suo svolgimento. La tutela comprende la morte, l'invalidità permanente o temporanea e le eventuali spese mediche che si rendono necessarie.
Il capitale minimo assicurato è di 100 mila euro in caso di decesso e di invalidità permanente, di 50 euro a titolo di diaria giornaliera in caso di inabilità temporanea.
I dati identificativi della polizza devono essere resi disponibili ai terzi presso l'Ordine di appartenenza e presso il Consiglio Nazionale Forense e sui rispettivi siti internet ufficiali. L'Avvocato può scegliere l'estensione per sindaco e revisore dei conti e per componente del Consiglio di Amministrazione, con massimali a partire da 250 mila euro. La RC professionale Avvocato vale per l'attività svolta nell’Unione Europea, nella Città del Vaticano e a San Marino.
L'assicurazione risponde solo le richieste di risarcimento presentate contro l’Avvocato assicurato durante il periodo di validità della polizza o nel periodo di retroattività.
L'entrata in vigore del decreto, inizialmente prevista per l'11 ottobre 2017, è stata prorogata di trenta giorni.
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