22 ago 2023 | 4 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Per la prima volta l’unità di informazione finanziaria (Uif) di Banca d'Itali inserisce le nuove modalità di prestiti personali tra privati tra le situazioni da monitorare in materia di antiriciclaggio.
Ecco le novità a cui prestare attenzione che potrebbero evidenziare truffe o comportamenti anomali.
È un prestito personale che salta il canale bancario perché mette in relazione dei privati. Un prestito tra privati e per privati, attraverso, però, società terze o enti di lending che erogano specificatamente questo servizio. Il costo di restituzione del prestito dovrebbe porsi al di sotto dei finanziamenti tradizionali e assume anche le forme di un finanziamento collettivo e in quel caso si chiama crowdfunding. Secondo la definizione che ne dà Banca d'Italia: <Il social lending (o lending based crowdfunding) è uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto>
Le richieste avvengono tramite iscrizione sul sito web di una società specializzata in questo settore. In Italia operano molte piattaforme sia italiane sia estere specializzate in questo campo. Le piattaforme analizzano i dati richiesti al momento dell’iscrizione e assegnano al richiedente un rating, fanno dunque una profilazione del rischio creditizio, interpellando le centrali rischio tradizionali, esattamente come avviene per la richiesta di prestito in banca. Al termine dell’analisi se il punteggio è di un profilo di rischio basso il credito viene erogato e i prestatori partecipano all’erogazione del prestito che dovrà poi essere rimborsato. Nel caso di morosità, cioè di mancata restituzione del prestito la società attiva i programmi di recupero credito in nome e per conto dei prestatori coinvolti. Chi partecipa in qualità di prestatore puo’ anche decidere che la somma che mette a disposizione (che sarà rimborsata con un tasso di interesse) è ripartita tra più soggetti in quote di prestito più basse rispetto a una unica quota. Alcune piattaforme prevedono anche la cessione del credito tra prestatori, una possibilità per rientrare rapidamente dall’investimento in caso di necessità.
La task force antiriciclaggio della banca d'Italia ha, come detto in precedenza, per la prima volta codificato quali possono essere dei comportamenti anomali che possono nascondere insidie legate al riciclaggio del denaro in merito ai prestiti disintermediati e on line. In particolare l’attenzione verte su una serie di comportamenti codificati in un provvedimento del giugno 2023 e che potrebbero far scattare segnalazioni all’autorità antiriciclaggio.
Una prima forma di opacità può essere rappresentata, per gli esperti dell’Uif ,nell’operare su piattaforme di raccolta fondi specializzate in crowdfunding o peer to peer lending utilizzando crypto assets.
Un altro elemento di opacità è il paese di destinazione del prestito. L’opacità puo’ essere rappresentata, rispetto ai soggetti coinvolti, dal fatto che a beneficiarne risultino soggetti aventi sede o operanti in aree geografiche che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nelle quali operano organizzazioni terroristiche ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
Un altro campanello di allarme è la tempistica di restituzione del credito, o l’assenza di una chiara strategia e di una convenienza economica dell’investimento o del prestito, specie qualora sia richiesto il rimborso delle somme entro un breve lasso di tempo dall’investimento o dal prestito o a favore di un rapporto diverso da quello già utilizzato nella fase di realizzazione dell’investimento o del prestito o di un rapporto intestato a un soggetto diverso.
Un altro gruppo di elementi di rischio è rappresentato dai volumi di prestito richiesto con le disponibilità liquide dell’investitore. Se risulta una incoerenza tra l’importo richiesto e le attività liquide dell’investitore qualcosa potrebbe non essere in regola.
In particolare, poi, nell’ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending), l’improvvisa accelerata del piano di riscatto o di rimborsi in difformità con il progetto, specie se per mezzo di pagamenti forfettari o attraverso cessazione anticipata.
Sempre nell’ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending), la richiesta di condizioni privilegiate o di rendimenti fissi ovvero versamento, da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti, di fondi in eccesso rispetto a quelli necessari con contestuale richiesta del rimborso dell’eccedenza. I
Da tenere in considerazione poi la conoscenza che un soggetto che richiede il prestito manifesta del peer to peer lending: un soggetto che risulti privo di conoscenze adeguate rispetto a operatività fondate su tecnologie informatiche, potrebbe essere un prestanome di qualche schema illecito.
Giornalista professionista dal 2004 e vicecaporedattore per ItaliaOggi, scrive del Fisco in ogni sua forma. Ha fatto incursioni su Classcnbc e Tgcom per raccontare le novità di manovra di bilancio, sanatorie fiscali e storie di elusione.
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