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Assicurazione cessione del quinto: quando è obbligatoria

14 mag 2019 | 5 min di lettura | Pubblicato da Valerio S.

prestiti expert speaks assicurazione cessione del quinto quando e obbligatoria

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una forma di prestito personale molto flessibile e, per questo, sempre più utilizzata da chi necessità di finanziamenti per sostenere determinate spese.

Questo prodotto si rivolge ai lavoratori dipendenti, impiegati nel settore pubblico o privato, nonché ai pensionati. Il finanziamento non è vincolato a un determinato utilizzo.

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La durata massima non può superare i dieci anni (120 rate mensili). L’importo massimo che può essere erogato, al contrario, non ha limiti, ma varia in rapporto al reddito mensile percepito dal debitore, ossia in proporzione al suo stipendio o assegno previdenziale. Come è desumibile dalla parola stessa, nella cessione del quinto il limite è fissato al 20% delle entrate nette. Tale soglia equivale alla rata massima, comprensiva perciò sia della quota capitale da restituire all’intermediario finanziario sia degli interessi (a tasso fisso).

Ipotizzando il caso di un soggetto che percepisce una retribuzione netta di 1.500 euro mensili, pertanto, la rata massima che potrà essere accordata è pari a 300 euro. La somma sarà prelevata ogni mese dal cedolino, in quanto sarà direttamente il datore di lavoro o l’ente previdenziale a trattenere la quota e a versarla al soggetto creditore.

Per effetto di tale meccanismo, che ha una storia alquanto lunga essendo stato introdotto per la prima volta nel 1950, la banca/finanziaria è in teoria al riparo dal rischio di insolvenza del debitore, poiché la rata viene corrisposta direttamente alla fonte. La cessione del quinto è così uno strumento utile anche per i soggetti che farebbero fatica a ottenere altre forme di prestito, magari perché segnalati al SIC quali cattivi pagatori. Come riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cessione del quinto riveste quindi un ruolo importante sotto il profilo dell’inclusione finanziaria, a favore della clientela «che potrebbe altrimenti restare esclusa dal circuito del credito».

Vi sono però alcuni casi in cui le “certezze” possono venire meno. Ecco quindi che entrano in gioco le compagnie assicurative, il cui ruolo è quello di tutelare i soggetti coinvolti (debitore e creditore) da possibili rischi futuri capaci di mettere in discussione il buon esito del rimborso.

Come già avviene per i mutui e gli altri finanziamenti personali, è opportuno precisare subito che esistono diverse tipologie di polizze assicurative. Non tutte sono obbligatorie.

L’articolo 54 del D.P.R. n. 180/1950 stabilisce che le cessioni del quinto «devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego».

Ai sensi di legge, quindi, l’unica copertura assicurativa obbligatoria per i dipendenti è quella relativa al rischio di premorienza e di perdita del posto di lavoro. Nel caso dei pensionati, l’obbligo riguarda solo il rischio morte.

Sul punto, è prassi comune quella per la quale le banche e le società finanziarie che erogano il prestito propongono loro stesse al cliente le polizze assicurative “consigliate”. I contratti non possono essere emessi direttamente dallo stesso ente, in quanto la vigente normativa vieta agli intermediari di operare in conflitto di interesse “palese”, cioè risultando sia il soggetto collocatore sia il beneficiario del contratto. Tuttavia, è possibile per gli istituti finanziari proporre polizze emesse da compagnie convenzionate, o comunque legate al medesimo gruppo d’impresa.

In questo caso, il cliente non è obbligato ad accettare la soluzione proposta. La banca/finanziaria è tenuta per legge ad accettare eventuali polizze assicurative già in possesso del cliente, stipulate in proprio.

Naturalmente è sempre opportuno documentarsi nella maniera più accurata possibile in merito alle caratteristiche della polizza offerta, in termini di premio (unico o periodico), oneri accessori, massimali, rinnovi, esclusioni della garanzia e diritti di rivalsa. Soltanto in questo modo è possibile fare un confronto di convenienza con gli altri prodotti simili disponibili sul mercato.

Per i lavoratori dipendenti è fondamentale inoltre verificare la natura della polizza contro il rischio di perdita del lavoro. Le soluzioni presenti sul mercato possono essere divise in due macro-categorie: quelle a protezione del credito vero e proprio e quelle a tutela delle possibili perdite economiche future.

Il meccanismo è apparentemente identico: se il debitore perde il posto in maniera imprevedibile e ingiustificata (licenziamento senza giusta causa, fallimento azienda), la compagnia pagherà alla banca/finanziaria creditrice le rate mancanti del prestito. C’è però una grossa differenza.

Nelle polizze “rischio credito” l’ente finanziatore mantiene il diritto di surroga della compagnia nei confronti del debitore. Ciò significa che l’assicurazione, dopo aver liquidato il sinistro, potrà chiedere all’assicurato il rimborso delle somme versate.

Nelle polizze “perdite pecuniarie”, invece, la tutela per il debitore è maggiore, in quanto la compagnia liquiderà gli importi dovuti al creditore fino al momento in cui il debitore assicurato non troverà un nuovo impiego. In ogni caso, il sinistro resterà a carico della compagnia e l’assicurato/beneficiario non dovrà rispondere in alcun modo.

Per queste regioni è necessario che quando si sottoscrive una polizza abbinata a cessione del quinto dello stipendio i lavoratori prestino grande attenzione alla classificazione in esame. Come richiesto dalle linee guida della Banca d’Italia e dell’Ivass, peraltro, gli intermediari devono dare «adeguata evidenza all’esistenza del diritto di surroga e ai suoi effetti», ma talvolta i comportamenti degli operatori possono essere difformi.

Resta fermo che in caso di licenziamento per giusta causa oppure di dimissioni volontari del lavoratore il diritto al rimborso assicurativo viene meno.

Si ricorda infine che in caso di estinzione anticipata dei prestiti, secondo quanto stabilito nei singoli contratti di cessione del quinto, il debitore ha diritto alla restituzione della quota di premio assicurativo “non goduto”, in quanto riferito al periodo di ammortamento ancora rimanente.

Inoltre, il costo delle coperture assicurative legate al finanziamento deve essere incluso nel TAEG della cessione del quinto.

Autore
valerio-stroppa

Marchigiano di nascita, vive e lavora a Milano dal 2006. Valerio, giornalista professionista, scrive di diritto, fisco (nazionale e internazionale), e giustizia tributaria per ItaliaOggi.

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