La normativa sui prestiti e il credito al consumo

Le 3 cose da sapere:
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La normativa sui prestiti si fonda sul Codice del consumo (2005) e sul d. lgs. 141/2010.
1La normativa sui prestiti si fonda sul Codice del consumo (2005) e sul d. lgs. 141/2010.
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Nel corso degli anni, sono state introdotte alcune norme per disciplinare aspetti specifici.
2Nel corso degli anni, sono state introdotte alcune norme per disciplinare aspetti specifici.
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La Direttiva europea CCD II amplia il perimetro di applicazione e le tutele ai consumatori.
3La Direttiva europea CCD II amplia il perimetro di applicazione e le tutele ai consumatori.
Il credito al consumo è uno strumento ormai quotidiano nella vita di milioni di italiani: dai prestiti personali alle dilazioni di pagamento, fino ai sistemi digitali “compra ora, paga dopo”.
In Italia, la normativa sul credito al consumo si fonda principalmente sul Codice del Consumo del 2005 e sul D.Lgs. 141/2010, che recepisce la precedente direttiva europea sul credito ai consumatori. A seconda dei casi, tuttavia, possono entrare in gioco norme parallele che disciplinano aspetti specifici, come leggi antiriciclaggio, crediti non performing o servizi accessori collegati ai prestiti.
Ecco allora una panoramica chiara e aggiornata delle regole italiane ed europee, con un approfondimento sulle novità introdotte dalla Direttiva europea 2023/2225 (CCD II).
Sommario
Decreto legislativo n. 206/2005: Codice del consumo
Il decreto legislativo n. 206/2005 ha introdotto il cosiddetto "Codice del consumo", un nuovo ordinamento unico a tutela del consumatore. In origine composto da 146 articoli, saliti a 170 in seguito alle modifiche apportate al testo nel 2007.
Il Codice del consumo è suddiviso in sei parti:
- la prima contiene le disposizioni generali e le finalità e detta i diritti dei consumatori e le relative definizioni;
- la seconda regolamenta gli ambiti relativi all’educazione, all’informazione, agli aspetti commerciali, alla pubblicità e relative definizioni;
- la terza norma i contratti di consumo;
- la quarta prende in esame la sicurezza dei prodotti e la loro qualità;
- la quinta è dedicata al ruolo delle associazioni dei consumatori;
- la sesta contiene le disposizioni finali.
Con l’art. 140 bis del decreto è stata infine normata l’azione di classe (class action) a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Decreto legislativo n. 141/2010 relativo ai contratti di credito al consumo
La norma, che recepisce la Direttiva 2008/48/Ce, ha modificato la precedente disciplina del Credito al consumo di cui fanno attualmente parte i prestiti personali, i prestiti finalizzati (detti anche crediti collegati), la cessione del quinto dello stipendio e il credito rotativo conosciuto anche come credito revolving.
La norma definisce come credito al consumo “il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”, mentre per credito collegato (o prestito finalizzato, ad esempio quando si acquista un’auto a rate dal concessionario) si intende “un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici” a patto che “il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito” oppure che “il bene o il servizio specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Il Decreto n. 141/2010 disciplina tutti gli aspetti relativi a:
- TAEG (Tasso effettivo annuo globale);
- informazioni precontrattuali;
- contratto;
- variazioni dei termini contrattuali;
- obblighi in materia di polizze assicurative;
- pubblicità;
- estinzione anticipata;
- recesso;
- mancato pagamento delle rate;
- valutazione del merito creditizio;
- contestazioni, reclami e segnalazioni;
- conciliazione ed eventuali inadempimenti dei venditori, nel caso dei prestiti finalizzati.
Normativa antiriciclaggio
Con il decreto legislativo 231/2007 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di utilizzo del contante, assegni, libretti al portatore e titoli al portatore, poi aggiornate con l’aggiunta del comma 1 bis dell’art. 23, che regolamenta il rapporto contrattuale nel caso manchino le informazioni per definire il profilo di rischio antiriciclaggio di un cliente. La normativa, entrata in vigore il 6 dicembre 2011, ha disciplinato:
- le pratiche di trasferimento di contanti e quelle riguardanti i libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- i titoli al portatore;
- i libretti al portatore e gli assegni bancari, postali e circolari.
Decreto legge n. 63/2013 sulla prestazione e certificazione energetica
Il decreto prestiti personali ha recepito la direttiva europea 2010/31/Ue e aggiornato il decreto legislativo 192/2005, in materia di prestazione e di certificazione energetica degli immobili. Il testo ha introdotto l’obbligo di realizzare, a partire dal 2018 (per i nuovi edifici pubblici) e dal 2021 (per le nuove costruzioni private), fabbricati a impatto quasi zero e ha modificato i metodi di calcolo e di applicazione dei requisiti di efficienza minimi degli immobili, che tengano conto del raggiungimento dei livelli di efficienza ottimali in funzione dei costi, come richiesto dalla direttiva Ue.
Il decreto ha inoltre introdotto l’obbligo della certificazione energetica anche in caso di locazione di un immobile (come già avviene per le compravendite), certificazione che deve essere rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di mancata indicazione dell’indice di prestazione energetica nell’annuncio di vendita o di locazione di un immobile, è prevista una sanzione amministrativa tra 500 e 3mila euro.
Il provvedimento detta infine le regole relative alle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e in materia di qualifica professionale per le attività di installazione e manutenzione degli impianti per fonti rinnovabili.
Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21
In attuazione della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori, il decreto ha introdotto alcune importanti novità, come:
- il diritto del consumatore ad avere maggiori informazioni precontrattuali nei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali;
- il diritto del ripensamento esercitabile entro i 14 giorni e non più 10.
Nel caso poi che al consumatore non sia stata data preventivamente un’adeguata informazione sul diritto al ripensamento, il termine per il recesso è stato innalzato a 12 mesi. Il venditore ha 14 giorni (prima erano 30) per restituire gli importi pagati e il consumatore deve restituire il bene entro 14 giorni contro i 10 previsti precedentemente. Il decreto contiene inoltre il divieto ad applicare somme aggiuntive per gli acquisti effettuati con il bancomat o con la carta di credito e sulla tariffa telefonica su linee dedicate dai venditori al consumatore in caso di vendite dirette (cioè quelle a domicilio o porta a porta) o a distanza (ad esempio, le vendite online).
Decreto Legislativo 30 luglio 2024 n. 116
Il Decreto Legislativo 30 luglio 2024, n. 116 recepisce la normativa europea che regolamenta i credit servicer (operatori che acquistano o gestiscono crediti deteriorati, detti anche “non‑performing loans”). Questo ha introdotto in Italia nuove regole per la cessione e la gestione di crediti in sofferenza, prevedendo un ruolo regolamentato per i credit servicer, con obblighi di trasparenza, tutela del debitore e informazioni nei piani di rientro.
Direttiva europea 2023/2225 (CCD II)
Negli ultimi anni il mercato del credito al consumo si è trasformato profondamente: maggiore digitalizzazione, nuove forme di finanziamento (come il BNPL, Buy Now Pay Later, letteralmente “compra ora, paga dopo”), leasing con opzione d’acquisto, prestiti anche per piccole cifre, e un ricorso crescente al credito da parte dei consumatori. Per questo motivo, il 18 ottobre 2023 l’Unione Europea ha approvato la nuova direttiva sui contratti di credito ai consumatori, nota come CCD II (Direttiva UE 2023/2225), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea il 30 ottobre e già in vigore.
La CCD II sostituisce la precedente normativa (la diretta 2008/48/CE) e amplia in modo significativo il suo ambito di applicazione. Non esiste più una soglia minima di importo: anche i piccoli prestiti (fino a dilazioni di pochi euro) rientrano nella disciplina. Allo stesso tempo, il tetto massimo per il credito regolato sale a 100.000€. Inoltre, vengono inclusi nel perimetro della normativa anche nuovi strumenti come il leasing con opzione d’acquisto, i prestiti BNPL e, in alcuni casi, anche i prestiti per lavori su immobili (esclusi i prestiti ipotecari).
Questo significa che molte più forme di finanziamento, anche quelle emergenti e digitali, saranno soggette alle stesse garanzie e norme di trasparenza previste per i prestiti tradizionali, a tutela del consumatore.
Con la CCD II aumentano gli obblighi informativi: in ogni fase (pubblicitaria, precontrattuale, contrattuale) il consumatore deve ricevere informazioni chiare e comprensibili sul costo totale del credito, sul TAEG, sulle condizioni, su eventuali servizi accessori, sui rischi. È vietato il “tying”: non si può obbligare un consumatore ad acquistare un determinato bene o servizio per accedere al credito, se non offerto separatamente.
Viene anche rafforzata la disciplina sul merito creditizio: se, per la valutazione del merito creditizio, l'istituto finanziario si basa anche solo in parte su sistemi automatizzati, il consumatore ha diritto a richiedere un intervento umano. Questo garantisce sia una maggiore accuratezza, sia una protezione aggiuntiva contro decisioni automatiche potenzialmente sbagliate.
Un’altra novità importante riguarda i soggetti che possono concedere credito e che quindi rientrano nell’ambito di applicazione della normativa. Non più solo banche o società finanziarie specializzate: oggi, la direttiva include anche commercianti e in generale fornitori di beni o servizi che offrono dilazioni di pagamento o soluzioni BNPL come forma di credito “accessoria”. Ciò significa che anche questi soggetti sono chiamati a rispettare gli obblighi informativi, di trasparenza e di verifica del merito, per allargare la tutela al consumatore anche nel contesto degli acquisti a rate fatti in negozio o online, al di fuori dei tradizionali prestiti bancari.
Tempistiche e recepimento della CCD II in Italia
La direttiva europea prevede che gli Stati membri recepiscano le nuove regole entro il 20 novembre 2025.
In Italia la normativa di recepimento è in fase di definizione: la legge di delegazione europea 2024 (approvata nel 2025) ha dato mandato al Governo di adeguare il quadro normativo nazionale, modificando anche la disciplina che riguarda gli intermediari del credito (agenti, mediatori, broker, ecc.).
Le nuove norme dovrebbero diventare applicabili a partire dal 20 novembre 2026. Fino ad allora, la precedente direttiva (CCD 2008/48) continua a governare i contratti in essere, salvo alcune eccezioni transitorie previste dalla CCD II.
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