7 gen 2013 | 2 min di lettura | Pubblicato da Sabina T.
Il Decreto Sviluppo bis, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 ottobre e convertito in legge il 13 dicembre 2012, contiene diverse novità a vantaggio del consumatore riguardanti il settore assicurativo. Su tutte, spicca l’abolizione del tacito rinnovo della RC auto anche per le compagnie tradizionali.
Con l’introduzione nel Codice delle assicurazioni private del nuovo art. 170-bis, vengono abolite le clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore e natanti, e degli eventuali contratti stipulati in abbinamento. Decade quindi la precedente regola del “silenzio-assenso”: il contratto di RC auto non potrà avere una durata maggiore a 12 mesi e non potrà essere implicitamente rinnovato alla scadenza. Eventuali clausole che contrastano con le nuove disposizioni saranno nulle, per avvantaggiare l’assicurato.
Fino al 31 dicembre 2012, chi era assicurato con una compagnia tradizionale doveva mandare una raccomandata di disdetta entro 15 giorni dalla scadenza della polizza auto, altrimenti scattava in automatico il rinnovo per un altro anno, che poteva essere disdetto solo dietro il pagamento di una penale. Con la nuova legge, anche le compagnie tradizionali si allineano con le assicurazioni telefoniche e online: alla scadenza del contratto, il rinnovo potrà avvenire solo dietro consenso esplicito dell’assicurato. Inoltre, la nuova normativa introduce l’obbligo per le imprese assicurative di comunicare all’assicurato la scadenza della polizza con un preavviso minimo di 30 giorni, per minimizzare il rischio di eventuali dimenticanze.
Vale la pena infine di segnalare che, dopo un iniziale ripensamento, resta valido il cosiddetto periodo di “tolleranza”, durante il quale l’impresa assicurativa è tenuta a mantenere attiva la copertura prevista dal precedente contratto per un massimo di quindici giorni dopo la scadenza della polizza, fino al pagamento del nuovo premio.
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