Disdire un’assicurazione: norme, tempi e modi per evitare errori
1 dic 2014 | 2 min di lettura | Pubblicato da Daniela D.

Cambiare assicurazione è di per sé un’operazione piuttosto semplice, ma occorre prestare attenzione alla tipologia di contratto in essere e ai tempi stabiliti dalla legge, per evitare spiacevoli imprevisti. Se nel ramo delle assicurazioni auto la procedura è stata facilitata dall’abolizione del tacito rinnovo, negli altri casi, per rami assicurativi diversi dalla Rc auto, restano attivi obblighi precisi da parte del consumatore nel comunicare la decisione di interrompere il rapporto con la compagnia alla scadenza del contratto. Un caso particolare e spesso oggetto di controversie è infine rappresentato dalla necessità di disdire polizze assicurative poliennali.
Per quanto riguarda le polizze Rc auto, il cliente è tenuto a comunicare al proprio assicuratore, di norma tramite raccomandata, solo variazioni legate al contratto in essere, come sospensioni e riattivazioni, sostituzioni e annullamenti, seguendo le procedure indicate dalle diverse compagnie e che generalmente rimandano a un servizio clienti dedicato. Escluse queste particolari eventualità, come è ormai noto non resta che attendere la scadenza del contratto per decidere se rinnovarlo o meno, senza bisogno di inviare la disdetta dell'assicurazione.
Per quanto riguarda le assicurazioni annuali di altri rami e settori, come le polizze casa, vita, salute, generalmente la comunicazione di disdetta dell’assicurazione va inviata tramite raccomandata A/R 60 o 30 giorni prima della scadenza, in base a quanto stabilito dal contratto, che si consiglia di esaminare attentamente. Vediamo quindi come effettuare, ad esempio, la disdetta della polizza casa.
In caso di polizze poliennali, è necessario tenere conto delle modifiche apportate alla normativa nel corso degli ultimi anni. Il decreto Bersani ha introdotto la possibilità di recedere annualmente e senza oneri, inviando un preavviso di 60 giorni, da tutti i contratti assicurativi poliennali sottoscritti dopo il 2 aprile 2007, andando ad annullare di fatto l’obbligo di attendere la lunga scadenza stabilita. La legge 99/2009 è però intervenuta nuovamente sull’articolo 1899 del codice civile, stabilendo la possibilità per gli assicuratori di proporre al cliente, a fronte di uno sconto sul premio, coperture poliennali senza possibilità di recesso prima di 5 anni. Passato questo periodo, il cliente può tornare ad esercitare il diritto di disdetta annualmente. Per evitare controversie, spesso derivanti dalla mancata trasparenza circa gli obblighi per il cliente che questa opzione comporta, si ricorda che l’assicuratore è tenuto a esplicitare contrattualmente e in modo chiaro lo sconto applicato e le sue conseguenze; in caso contrario, il cliente resta libero di svincolarsi dal contratto ogni anno, fermo restando l’obbligo di preavviso.
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