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Cambiare compagnia assicurativa: l'abolizione del tacito rinnovo

Cambiare compagnia assicurativa l abolizione del tacito rinnovo

Le 3 cose da sapere:

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    Niente disdetta: per cambiare compagnia non serve disdire la polizza

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    Attestato di rischio: non devi inviarne copia cartacea alla nuova compagnia

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A partire dal mese di dicembre 2013 non è più necessario comunicare la disdetta dell'assicurazione auto alla propria compagnia assicurativa. Grazie alle modifiche delle normative in vigore sulle assicurazioni dal mese di dicembre 2012 per mezzo del decreto Sviluppo Bis, le compagnie assicurative non richiedono più la disdetta delle polizze assicurative, poiché la clausola di tacito rinnovo (ossia il rinnovo automatico alla scadenza) è stata abolita: per disdire il contratto di assicurazione, è sufficiente far scadere la polizza attiva. L'abolizione del tacito rinnovo è formalizzata nell'articolo 170-bis del codice normativo delle assicurazioni private, nel quale è esplicitamente definito che i contratti di assicurazione per responsabilità civile per veicoli a motore e natanti hanno un termine massimo di decorrenza pari a 12 mesi pena la nullità dello stesso; all'interno dello stesso articolo è definita l'abolizione del tacito rinnovo, nonché la data di decorrenza dell'assicurazione dei contratti accessori o in abbinamento stipulati.

Per cambiare assicurazione auto non devi dare disdetta alla compagnia attuale

Il nuovo art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private prevede infatti l’abolizione delle clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore e natanti, e degli eventuali contratti stipulati in abbinamento. Sempre secondo la nuova normativa, il contratto di RC auto potrà avere una durata massima di 12 mesi, e le eventuali clausole contrarie alle nuove disposizioni introdotte saranno nulle.

Per rinnovare la polizza con la compagnia con cui sei attualmente assicurato, devi fornire il tuo consenso esplicito: se questo non avviene, puoi scegliere di assicurarti con un’altra impresa senza fornire nessun preavviso né inviare la disdetta. Se decidi di cambiare compagnia assicurativa, devi solamente stipulare una nuova polizza, senza più bisogno di inviare una copia dell'attestato di rischio cartaceo alla nuova compagnia per permetterle di verificare i tuoi dati. Infatti, dal 1° luglio 2015 è disponibile esclusivamente in formato elettronico e le imprese di assicurazione acquisiscono tutte le informazioni direttamente da una banca dati degli attestati di rischio gestita dall'ANIA e controllata dall'IVASS, dove possono reperire autonomamente la tua storia assicurativa.

Se l'attestato di rischio non è disponibile online almeno 30 giorni prima della scadenza, contatta la tua assicurazione

Il pagamento della nuova polizza va effettuato entro la data di scadenza della polizza in corso. In questo modo non si rischierà di restare “scoperti”, e il nuovo contratto si attiverà automaticamente alla scadenza dell’assicurazione attuale. Presta sempre attenzione alla data di decorrenza del contratto, per non rischiare di incorrere in conseguenze anche gravi derivanti dalla circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge.

Cosa devo fare per la disdetta dell'assicurazione auto? Devo dare disdetta alla mia vecchia compagnia?

No!
Alla naturale scadenza annuale, le assicurazioni auto possono essere liberamente rinnovate con un’altra compagnia senza nessun obbligo di preavviso o disdetta verso quella precedente. Questo perché, a partire dal 2013, è stato abolito il tacito rinnovo per tutte le polizze di questo tipo.

L’unico onere per potersi assicurare con una nuova compagnia consiste nel consegnare il proprio attestato di rischio (che la vecchia compagnia deve mettere a disposizione almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto), anche se dal 1° luglio 2015, con il via alla dematerializzazione dei documenti assicurativi e l’entrata in vigore dell’attestato di rischio elettronico in luogo di quello cartaceo, tale procedura avviene in modo automatico mediante l’acquisizione del documento da una banca dati condivisa.

Esiste però un’importante eccezione e riguarda la presenza di eventuali coperture aggiuntive quali potrebbero essere infortuni del conducente, kasko o tutela legale, che alcune compagnie stipulano con un contratto separato rispetto alla RCA, anche se relative al medesimo veicolo. Ebbene, a differenza di quanto avviene con la polizza di responsabilità civile, per le coperture aggiuntive il tacito rinnovo è tuttora valido, per cui il cliente che decide di cambiare assicurazione è tenuto a verificarne scrupolosamente l’esistenza e, nel caso di conferma, inviare disdetta scritta alla vecchia compagnia entro 60 giorni dalla scadenza del contratto. In ogni caso la legge non vieta di avere la RCA con una compagnia e le coperture aggiuntive con un’altra.

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